Spese di lite e scaglione di riferimento: il valore della causa per la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta in proprio dal difensore (ord. 31996/2025)

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 31996 del 9 dicembre 2025, Pres. Vincenti, Rel. Iannello, R.G. n. 17836/2023.

I fatti

Nell’ambito di un giudizio risarcitorio da sinistro stradale nei confronti di una compagnia assicurativa, l’avvocato di una delle parti, agendo in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., aveva proposto anche una domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, quantificata in una somma specifica di 1.000 euro “o quella minore ritenuta di giustizia”.

Il ricorso

Il giudice di merito, nel liquidare le spese di lite relative a tale domanda accessoria, aveva applicato lo scaglione di valore da 1.100 a 5.200 euro, liquidando 1.200 euro. L’avvocato ricorrente in Cassazione contesta tale determinazione, sostenendo che il valore della causa ai fini della liquidazione avrebbe dovuto essere individuato con riferimento all’importo specificamente domandato (1.000 euro, o l’eventuale minor somma), e non a uno scaglione superiore.

La decisione

La Cassazione, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20805/2025, accoglie il ricorso, chiarendo che quando la domanda è formulata con l’indicazione di un importo specifico “o quella minore somma ritenuta di giustizia” — e non “maggiore” — il valore della causa ai fini dello scaglione di liquidazione va individuato in quell’importo specifico, e non nello scaglione superiore.

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, quando la domanda risarcitoria è formulata con la richiesta di una somma determinata “o quella minore ritenuta di giustizia”, il valore della causa deve essere individuato nell’importo specificamente domandato, senza che possa farsi riferimento allo scaglione superiore.

L’esito

La Corte cassa l’ordinanza impugnata quanto alla liquidazione delle spese di primo grado, rideterminandole da 1.200 a 400 euro, corrispondenti allo scaglione fino a 1.100 euro.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia offre un criterio pratico immediatamente applicabile per la redazione delle domande accessorie di risarcimento ex art. 96 c.p.c., specie quando proposte da un difensore in proprio: la formulazione testuale della domanda — “quella somma o quella minore” anziché “quella somma o quella maggiore” — incide direttamente sullo scaglione di liquidazione delle spese, con conseguenze economiche non trascurabili sia per la parte vittoriosa sia per quella condannata alle spese. Si tratta di una decisione di natura squisitamente processuale, che non trova una collocazione tematica netta tra le aree di diritto già presidiate: viene per il momento classificata in una categoria provvisoria, in attesa di una collocazione più specifica.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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