Impugnazione del lodo arbitrale e ordine pubblico: la violazione di una norma imperativa (art. 83-bis autotrasporto) non la consente (Cass. civ. n. 27335/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 27335/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025 (udienza pubblica dell’11 settembre 2025), R.G.N. 2997/2022. Presidente Laura Tricomi, Relatrice Giulia Iofrida.
Il principio di diritto
In tema di impugnazione di lodo arbitrale e di operatività dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), essendo l’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi) una norma imperativa secondo il diritto interno, la relativa violazione non rientra nella clausola di ordine pubblico cui rimanda, in tema di impugnazione del lodo, l’art. 829, comma 3, cod. proc. civ., da interpretarsi in senso restrittivo come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento; deve escludersi in radice una nozione ‘attenuata’ di ordine pubblico, coincidente con l’insieme delle norme imperative.
Il fatto
Una società a responsabilità limitata aveva impugnato davanti alla Corte d’appello di Bologna un lodo arbitrale che, in una controversia sui corrispettivi di un contratto di autotrasporto, aveva escluso il diritto alla differenza rispetto ai costi minimi previsti dall’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione, ritenendo che la violazione dell’art. 83-bis non integrasse contrarietà all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ. La società ricorre per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
La Corte ha respinto il ricorso. La nozione di ordine pubblico rilevante ai fini dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ. va intesa in senso restrittivo, come insieme delle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, e non coincide con la totalità delle norme imperative. L’art. 83-bis, pur avendo natura imperativa e tutelando la sicurezza stradale, non è norma fondamentale dell’ordinamento – tanto da essere stato poi abrogato dalla legge n. 190 del 2014 -, sicché la sua violazione non consente l’impugnazione del lodo per error in iudicando, non essendo stata espressamente prevista nella clausola arbitrale.
Esito: la Corte respinge il ricorso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia delimita i margini di impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma del 2006: la censura per violazione di regole di diritto è ammessa solo se pattuita dalle parti o se ricorre una contrarietà all’ordine pubblico inteso in senso stretto. La violazione di una norma imperativa di settore – come i costi minimi dell’autotrasporto – non basta a far rientrare la questione nell’ordine pubblico: chi stipula una clausola compromissoria deve prevedere espressamente l’impugnabilità per errori di diritto se vuole conservarla.