Spese di lite e domanda nuova (Cass. civ. Sez. I n. 11065 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di diritto d’autore il giudice di appello che ritenga la domanda proposta con la comparsa conclusionale non inammissibile ma infondata non emette una statuizione censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione sorretta da autonoma motivazione. In tema di spese di lite, quando la liquidazione opera all’interno di una forcella tra minimi e massimi, il giudice esercita un potere discrezionale, insindacabile in cassazione, salvo che non motivi lo scostamento ulteriore dai valori tariffari. La parziale compensazione delle spese, disposta in ipotesi di accoglimento solo parziale dell’appello, è conforme al consolidato orientamento della Corte, secondo cui la parte vittoriosa non può essere condannata a rifondere le spese della controparte al di fuori del caso eccezionale dell’accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa.
Il Fatto
Un fotografo agisce in giudizio davanti al Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, per l’accertamento della violazione della normativa sul diritto d’autore e per il risarcimento dei danni. Assume che il convenuto abbia pubblicato alcune fotografie tratte dal proprio archivio senza autorizzazione, senza indicare la fonte archivistica e attribuendone il merito a sé o ad altri.
Il Tribunale rigetta le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglie l’appello limitatamente al regolamento delle spese di primo grado, riducendole ai parametri minimi, compensa parzialmente quelle del secondo grado e rigetta nel resto. Propongono ricorso per cassazione, da un lato, il convenuto vittorioso in proprio e quale difensore, dall’altro, in via incidentale, l’attore soccombente.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale censura la qualificazione della domanda introdotta con la comparsa conclusionale come infondata anziché inammissibile, sostenendo che l’eccezione, se accolta, avrebbe inciso sulla decisione relativa alle spese. La Corte reputa il motivo inammissibile: non è censurabile la statuizione con cui il giudice d’appello ha riqualificato l’inammissibilità in infondatezza, trattandosi di mera istanza di riesame della valutazione di primo grado, priva di puntuali ragioni a sostegno.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che investe la riduzione delle spese di primo grado e la parziale compensazione di quelle d’appello. La Corte osserva che il giudice di merito ha puntualmente motivato la riduzione, ritenendo l’importo liquidato in primo grado oggettivamente eccessivo e non commisurato all’attività svolta. Ha inoltre accolto parzialmente l’appello, con la conseguenza che non ricorre un’ipotesi di soccombenza totale. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ribadisce che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., compensare in tutto o in parte le spese della parte vittoriosa, senza che questa possa essere condannata a rifondere quelle della controparte, salvo il caso eccezionale dell’accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa.
Quanto alla denuncia di violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014, la Corte ricorda che, ove la liquidazione operi all’interno di una forcella tra minimi e massimi, il giudice esercita un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità. La motivazione è necessaria solo per la diminuzione o l’aumento ulteriore rispetto ai valori tariffari. Il giudice d’appello ha correttamente giustificato la riduzione ai parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione della limitata attività difensiva effettivamente svolta.
La Corte dichiara infine inammissibile il ricorso incidentale, con cui si lamenta che il giudice di merito abbia valutato le singole fotografie in modo avulso dal contesto dell’archivio, senza riconoscerne il valore creativo unitario. La critica non si confronta con la ratio decidendi, fondata sull’accertamento dell’insussistenza dei presupposti di tutela, della originalità e del valore artistico o creativo del corpus e delle singole fotografie. Il motivo si risolve in una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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