Successione a titolo particolare nel processo e validità degli atti istruttori (Cass. civ. Sez. II n. 8302 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, chiamato in causa su ordine del giudice ai sensi dell’art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., assume la qualità di litisconsorte necessario solo per effetto dell’intervento o della chiamata. In tale ipotesi non si verifica l’invalidità degli atti istruttori compiuti in precedenza in sua assenza. Il successore che non si avvalga della facoltà di esercitare il diritto di difesa con prove idonee a contrastare i risultati delle prove già espletate non può dolersi che da tale pregressa istruttoria siano tratti elementi di convincimento anche nei suoi confronti. La declaratoria di contumacia, seguita alla prima qualificazione del chiamato come erede a titolo universale, resta implicitamente revocata per effetto della successiva chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ., con conseguente esclusione di ogni violazione del contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda origina da una citazione con cui un’attrice conveniva in giudizio il proprietario di un fondo limitrofo, lamentando la realizzazione di opere edili in violazione del vincolo di inedificabilità e delle distanze legali, con sconfinamento sul proprio terreno e riduzione della panoramicità goduta. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà della quota occupata.
Nel corso del giudizio di primo grado si verificavano più interruzioni per il decesso di alcune parti. Dopo la riassunzione, una delle chiamate all’eredità rilevava la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva, sicché il giudice disponeva la chiamata in causa di un ulteriore soggetto. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, disponendo la demolizione e l’arretramento delle vedute, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale e quello incidentale. Proponeva allora ricorso per cassazione la parte soccombente.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. La ricorrente censurava la qualificazione della propria posizione come erede a titolo universale anziché legataria, sostenendo che la riassunzione del processo interrotto era efficace solo nei confronti dei successori universali e che, dunque, la notifica alla stessa doveva ritenersi inesistente.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si traduce in motivazione apparente, in mancanza assoluta di motivi o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata è definito chiarissimo.
La Corte d’Appello ha correttamente rilevato che la ricorrente ha partecipato regolarmente al giudizio di primo grado, essendo stata chiamata in causa su ordine del giudice quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ. L’art. 111 cod. proc. civ., nel prevedere che il processo prosegue tra le parti originarie, esclude che il successore a titolo particolare divenga litisconsorte necessario; tale qualità si assume solo quando il medesimo intervenga o sia chiamato nel processo, oppure eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa. Sul punto è richiamata la Sez. 2, sentenza n. 21773 dell’11.10.2006.
Quanto alla pretesa di rinnovo degli atti istruttori, il Collegio ribadisce che in entrambe le ipotesi di assunzione della qualità di parte non si verifica l’invalidità degli atti istruttori compiuti in precedenza in assenza del successore. Questi, ove non si avvalga della facoltà di contrastare con prove idonee i risultati già acquisiti, non può dolersi che da tale pregressa istruttoria siano tratti elementi di convincimento anche nei suoi confronti. È richiamata la Sez. 3, sentenza n. 3822 del 25.06.1985.
Nessuna violazione del contraddittorio si è dunque realizzata, essendo la ricorrente regolarmente chiamata in causa per ordine del giudice con implicita revoca della dichiarazione di contumacia seguita alla sua prima qualificazione come erede. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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