Passaggio da I.P.I. a M.I.S.E.: sola conservazione delle voci fisse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 415 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel passaggio dei dipendenti dell’I.P.I. ai ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico, il fenomeno successorio è disciplinato dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, norma speciale che deroga all’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio caratterizzato dai requisiti di fissità e continuità. L’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza non costituisce un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro e va salvaguardata solo ove ad essa si correlino benefici economici, non essendo tutelabili le mere aspettative. Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione della contrattazione aziendale è inammissibile, essendo il sindacato di legittimità circoscritto ai contratti collettivi nazionali.
Il Fatto
Il dipendente di un ente pubblico soppresso, transitato nei ruoli ministeriali per effetto della successione tra enti, agisce per il riconoscimento dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza e per l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di alcune voci retributive: premio di produttività, versamenti al fondo di previdenza complementare, premio annuale di una cassa di assistenza sanitaria e controvalore di polizze assicurative.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda ed esclude solo l’indennità di funzione. La Corte d’Appello riforma in parte la decisione, riconosce l’anzianità e include nell’assegno il controvalore delle polizze, escludendo invece premio di produttività e indennità di funzione perché privi di fissità e continuità. Propongono ricorso per cassazione, principale e incidentale, il Ministero e il lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale: la richiesta di trattazione in pubblica udienza. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, la Corte pronuncia in udienza solo nei casi di revocazione e di particolare rilevanza della questione. Poiché sulla materia esiste già un orientamento consolidato e non emergono argomenti nuovi, la trattazione camerale è confermata.
Nel merito la Corte ribadisce che, sebbene al momento della soppressione l’ente avesse acquisito personalità di diritto pubblico, al fenomeno successorio non si applica l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che è norma speciale. Quest’ultima garantisce la sola conservazione del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere secondo la distinzione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001: il primo retribuisce la prestazione base, il secondo si correla alla performance individuale o organizzativa.
I requisiti di fissità e continuità non riposano sulla sola natura della voce, potendo ricorrere anche per componenti accessorie legate al profilo professionale. Ne deriva che in ogni fattispecie di irriducibilità della retribuzione occorre accertare se la voce rivendicata abbia carattere retributivo e sia certa nell’an e nel quantum. La Corte ritiene quindi errata l’inclusione del controvalore delle polizze, operata desumendo il carattere retributivo dalla sola assenza di liberalità.
Quanto all’anzianità, essa non è un diritto opponibile al nuovo datore di lavoro e rileva solo se comporta un peggioramento del trattamento in precedenza goduto; non può fondare ricostruzioni di carriera secondo la disciplina del cessionario, perché l’ordinamento tutela i diritti acquisiti e non le mere aspettative.
È poi fondato il motivo sull’error in procedendo relativo al premio della cassa di assistenza: l’appello aveva svolto argomentazioni specifiche, richiamando l’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, sicché la censura non poteva dirsi generica. Il ricorso incidentale è invece inammissibile: sotto l’apparente denuncia di errori di diritto sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali e la violazione diretta della contrattazione aziendale, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dei canoni ermeneutici. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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