Usufruttuario e nudo proprietario legittimati al risarcimento per taglio alberi (Cass. civ. Sez. II n. 4806 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’usufruttuario è autonomamente legittimato ad agire, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il risarcimento del danno che un terzo cagioni al bene oggetto del suo diritto di godimento. Analoga pretesa di astensione da ingerenze spetta al nudo proprietario, il cui diritto di proprietà resta compresso ma non annullato dall’usufrutto. L’art. 989 cod. civ. delimita le facoltà dell’usufruttuario sui boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto nel solo rapporto interno con il proprietario, e non riguarda la legittimazione verso i terzi. Nel giudizio di accertamento del confine ex art. 950 cod. civ. il giudice deve privilegiare lo stato dei luoghi rispetto alle risultanze catastali.

Il Fatto

La proprietaria di un fondo conveniva in giudizio la vicina davanti al Giudice di Pace, chiedendo il risarcimento dei danni provocati dal taglio degli alberi posti su terreni di sua proprietà. La convenuta contestava l’appartenenza dell’area, assumendo che i terreni rientrassero nella propria proprietà di confine. Disposta CTU, l’accertamento collocava gli alberi nella proprietà dell’attrice.

Il Giudice di Pace rigettava però la domanda, rilevando che l’attrice era nuda proprietaria e che l’usufruttuaria era la di lei madre. Il Tribunale di Matera, in accoglimento dell’appello principale, riconosceva la legittimazione dell’attrice e condannava la convenuta al risarcimento, rigettando l’appello incidentale sul confine. La soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per asserita genericità dell’appello, è infondato: la Corte rileva che l’appellante aveva puntualmente individuato la parte della sentenza censurata e aveva articolato ampie critiche alla qualificazione del taglio degli alberi.

Il terzo e il quarto motivo, relativi al posizionamento del confine, sono in parte inammissibili, poiché l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sconta la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. davanti a un doppio accertamento conforme. Nel merito sono infondati: la regola dell’art. 950, ultimo comma, cod. civ. opera anche quando l’accertamento del confine avvenga in via incidentale, e il giudice deve dare rilievo allo stato dei luoghi piuttosto che alle mappe catastali. Il tipo di frazionamento assume valore vincolante solo se richiamato negli atti di acquisto.

Il secondo motivo è infondato, ma la motivazione del Tribunale va corretta: il diritto al risarcimento non dipende dalla tipologia degli alberi, ma dalla titolarità del diritto leso. La Corte richiama la propria giurisprudenza e afferma che l’usufruttuario vanta una legittimazione autonoma che si affianca a quella del nudo proprietario verso i terzi che pregiudichino la cosa.

Il primo vanta una pretesa di astensione da ingerenze sul proprio godimento; il secondo una pretesa analoga sul diritto di proprietà, solo compresso dall’usufrutto. L’art. 989 cod. civ. non riguarda tale pretesa, perché disciplina soltanto il rapporto interno tra usufruttuario e proprietario. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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