Targa con sigillo contraffatto: quando l’uso diventa reato (Cass. 19495/2026)
Corte di Cassazione, Sezione VII penale, ordinanza 28 maggio 2026, n. 19495
Questione esaminata
La Corte di cassazione ha esaminato la qualificazione giuridica dell’uso di una targa recante un sigillo dello Stato contraffatto. Il ricorrente, condannato ai sensi dell’art. 468 c.p., sosteneva che la targa non fosse un originale manomesso, falsificato o alterato, ma un manufatto realizzato autonomamente e che la condotta dovesse quindi essere ricondotta ai soli illeciti amministrativi previsti dall’art. 100, commi 10, 12 e 13, del Codice della strada. In subordine chiedeva l’applicazione dell’art. 489 c.p.
Principio affermato
La volontarietà dell’uso del sigillo contraffatto costituisce l’elemento che consente di distinguere la fattispecie penale dalla mera circolazione con targa irregolare, sanzionata in via amministrativa. L’art. 100, comma 14, del Codice della strada rinvia espressamente al codice penale per chi falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche oppure utilizza targhe manomesse, falsificate o alterate.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’appello, senza sviluppare una critica specifica alla decisione impugnata. I giudici di merito avevano ricondotto la condotta all’art. 468 c.p. richiamando sia il rinvio contenuto nell’art. 100, comma 14, del Codice della strada, sia la giurisprudenza che attribuisce rilievo decisivo all’uso volontario del sigillo contraffatto.
La Cassazione ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 489 c.p. La motivazione della sentenza d’appello aveva correttamente individuato nella volontarietà dell’uso l’elemento ulteriore rispetto alla semplice circolazione amministrativamente illecita e aveva applicato tale criterio alla fattispecie contestata. Non emergeva alcun contrasto logico con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
Rilevanza pratica
La pronuncia chiarisce che non ogni irregolarità relativa alla targa rimane confinata nell’ambito delle sanzioni amministrative. Quando il conducente utilizza consapevolmente una targa con sigillo statale contraffatto, la condotta può assumere rilevanza penale. Nella difesa è quindi centrale accertare non solo le caratteristiche materiali della targa, ma soprattutto la prova della consapevolezza e della volontarietà del suo utilizzo.