TARSU e centri commerciali non integrati: esclusione solo per ipermercati (Cass. civ. Sez. V n. 29263 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la mancata assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali non pericolosi opera soltanto con riferimento a quelli prodotti da una struttura commerciale costituita da un ipermercato con annesso centro commerciale integrato. Il mero centro commerciale, composto da esercizi autonomi eventualmente consorziati per la gestione delle spese comuni, non integra tale fattispecie e resta assoggettato al tributo, salvo le specifiche ipotesi di esclusione previste dal regolamento comunale. L’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 non trova applicazione quando i rifiuti non siano qualificabili come speciali non assimilabili agli urbani. L’eccezione di giudicato esterno opera nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e presuppone l’identità soggettiva dei giudizi, che non ricorre tra consorziati distinti.

Il Fatto

La controversia riguarda l’applicazione della TARSU per gli anni 2010 e 2011 a un esercizio commerciale situato nel Centro Commerciale Tremestieri di Messina. La società contribuente impugnava la cartella di pagamento, sostenendo che i rifiuti prodotti fossero speciali non pericolosi non assimilabili agli urbani e che, in base al regolamento comunale e all’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, dovessero essere smaltiti autonomamente dai produttori. Eccepiva inoltre l’esistenza di un giudicato esterno derivante da una sentenza favorevole a un altro consorziato del medesimo centro commerciale.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, rilevando che la società non aveva dimostrato di aver indicato le superfici riservate alla produzione di rifiuti speciali. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva invece l’appello, ritenendo applicabili l’art. 10 del Regolamento Comunale del 2002 e l’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente esclusione della TARSU, e affermando l’esistenza di un giudicato esterno conforme. Il Comune ricorreva in Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sul vizio di sussunzione inquadrabile nell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice di merito aveva accertato, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che l’esercizio era sito in un centro commerciale in cui tutti gli esercenti si erano costituiti in consorzio per la gestione delle spese comuni.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. V n. 9949 del 2023 e Cass. Sez. V n. 9933 del 2023), che ha chiarito come l’art. 10 del Regolamento Comunale escluda la qualificazione di rifiuti urbani soltanto per quelli derivanti da ipermercato con annesso centro commerciale integrato. Il tenore letterale della norma impone la necessaria compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale, strutture da tenere distinte dai centri commerciali non integrati né annessi a un ipermercato.

La Commissione Tributaria Regionale, pur avendo accertato che il centro commerciale non era né integrato né annesso a un ipermercato, ha falsamente applicato l’art. 10, violando conseguentemente l’art. 11 del medesimo regolamento, che sancisce la generale assoggettabilità delle attività di vendita al dettaglio alla TARSU, salvo ben precisate ipotesi di esclusione.

Ne deriva l’erronea applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993: i rifiuti prodotti non possono essere classificati come speciali non assimilabili agli urbani, poiché generati all’interno di un centro commerciale e non di una struttura con ipermercato annesso. Irrilevante è che la società abbia provveduto autonomamente allo smaltimento tramite il consorzio. L’assoggettamento trova conferma nell’art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993, che mantiene fermi gli obblighi dei singoli occupanti dei locali.

Fondato è anche il terzo motivo. L’art. 2909 cod. civ. presuppone che l’accertamento sia intervenuto tra le stesse parti. Il precedente richiamato riguardava un giudizio introitato da altro consorziato: l’evidente difetto di identità soggettiva esclude la preclusione, poiché ciascun consorziato conserva distinta soggettività.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società, in ragione della piena legittimità dell’atto impositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun grado.

Nota della Redazione

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