Termini di impugnazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 31175 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma costituisce una fase ulteriore di quello originario. La sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio va impugnata davanti alla Corte di cassazione negli ordinari termini stabiliti per il procedimento davanti al giudice del rinvio, secondo il rito applicabile ratione materiae e nei limiti della compatibilità. Pertanto, in materia fallimentare, la decisione adottata in sede di rinvio deve essere impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica previsto dall’art. 18, comma 12, l. fall., restando irrilevante che la prima pronuncia di reclamo fosse stata annullata con rinvio. Il ricorso notificato dopo la scadenza di tale termine è inammissibile per tardività.
Il Fatto
Il Tribunale di Pistoia aveva dichiarato il fallimento su istanza di una società creditrice. Il reclamo proposto dal fallito era stato respinto dalla Corte d’appello di Firenze. La Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva cassato quella decisione con rinvio alla stessa Corte d’appello per un nuovo esame.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Firenze aveva nuovamente rigettato il reclamo, accertando una netta prevalenza dell’attività di ricezione, ospitalità e locazione a terzi degli immobili rispetto a quella agricola, in conformità ai principi indicati dalla decisione di rinvio. Avverso tale sentenza il fallito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità, rilevando la tardività del ricorso. Il problema è stabilire quale termine di impugnazione si applicasse alla decisione pronunciata all’esito del giudizio di rinvio e se la cassazione con rinvio della prima pronuncia di reclamo avesse modificato l’ambito processuale originario.
Il collegio ricorda che la pronuncia con cui la prima sentenza resa in sede di reclamo è stata cassata e rinviata alla Corte d’appello per un nuovo esame non ha alterato l’ambito processuale in cui la statuizione era stata assunta, che era e rimane quello disciplinato dall’art. 18 l. fall.
Il giudizio di rinvio, si osserva, pur dotato di autonomia, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, come affermato dalla Cass., Sez. U., n. 11844 del 2016. Esso è regolato, a mente dell’art. 394, comma 1, cod. proc. civ., dalle norme processuali ordinarie stabilite per il procedimento davanti al giudice del rinvio, tenuto conto del rito applicabile ratione materiae e nei limiti della compatibilità.
Ne deriva che la pronuncia adottata in sede di rinvio doveva essere impugnata davanti alla Cassazione nei termini ordinari dell’art. 18, comma 12, l. fall., cioè entro trenta giorni dalla notifica. Nel caso concreto la decisione impugnata è stata pubblicata e notificata dalla cancelleria il 26 febbraio 2024, come precisato dallo stesso ricorrente. Il ricorso è stato invece notificato soltanto il 24 aprile 2024, quando il termine era ormai irrimediabilmente spirato.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso per tardività dell’impugnazione. La mancata costituzione delle parti intimate esime il collegio dalla regolazione delle spese di lite, con i conseguenti obblighi in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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