Somministrazione a termine: decadenza contratti e dies a quo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34886 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure quando tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa. L’inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro, destinata a determinarsi solo ex post a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine, comporta che a ciascun contratto si applichino le regole relative alla propria impugnabilità. La decadenza maturata per i contratti anteriori, tuttavia, non impedisce al giudice di valutarli per verificare se la reiterazione delle missioni abbia eluso gli obiettivi della Direttiva 2008/104. Il giudice d’appello può individuare correttamente la legge applicabile al contratto, con il solo limite di non immutare l’effetto giuridico richiesto dalla parte.
Il Fatto
La lavoratrice aveva adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, e delle relative proroghe, stipulati senza soluzione di continuità dal novembre 2008 al gennaio 2015, prima con una cooperativa e poi con un’agenzia per il lavoro, nonché la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice. Il tribunale aveva accolto la domanda.
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, aveva rigettato la domanda: ha ritenuto maturata la decadenza di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010 per tutti i contratti tranne l’ultimo, perché la lavoratrice aveva impugnato solo con nota del marzo 2015; ha dichiarato inammissibili le deduzioni sul lavoro svolto negli intervalli; ha escluso l’illegittimità dell’ultimo contratto, ricondotto alla disciplina del decreto-legge n. 34 del 2014. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul dies a quo del termine di decadenza, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento: in caso di contratti succedutisi senza soluzione di continuità o con intervalli inferiori al termine per impugnare, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto non si estende ai precedenti (Cass. n. 30134 del 2018; Cass. n. 24356 del 2019). L’inesistenza di un unico rapporto continuativo, accertabile solo ex post, impedisce di applicare ai contratti anteriori la disciplina dell’ultimo.
La Corte reputa non pertinente il richiamo a Cass. n. 30668 del 2019, relativo a una pluralità di contratti a progetto, fattispecie non assimilabile a quella in esame. Tuttavia precisa che la decadenza per la serie dei contratti precedenti non esclude che il giudice possa tenerne conto per verificare se la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice abbia superato un limite di durata ragionevolmente temporanea, realizzando una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cause C-681/18 e C-232/20; Cass. n. 22861 del 2022).
Il secondo motivo è inammissibile: non risulta proposta né accolta in primo grado una domanda di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato per il fraudolento ricorso alla somministrazione, svincolata dal termine di decadenza. La Corte ribadisce che il giudicato non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico (Cass. n. 2217 del 2016; Cass. n. 12202 del 2017; Cass. n. 16853 del 2018).
Infondato il terzo motivo: rientra nei compiti del giudice, anche d’appello, individuare correttamente la legge applicabile, con il solo limite di non immutare l’effetto giuridico richiesto dalla parte (Cass. n. 15383 del 2010). La Corte d’appello ha esaminato solo l’ultimo contratto, stipulato il 1° settembre 2014 e prorogato fino al 31 gennaio 2015, ricadente sotto il decreto-legge n. 34 del 2014, in vigore dal 21 marzo 2014 e convertito dalla legge n. 78 del 2014. Non pertinente, dunque, la critica fondata sul d.lgs. n. 276 del 2003, che non tiene conto delle modifiche applicabili.
Il quarto motivo è infondato: la lavoratrice ha proposto appello incidentale, ma questo non contiene alcuna specifica censura avverso il rigetto della domanda di superiore inquadramento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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