Trattazione scritta ex art. 281-sexies e sindacato sulle spese compensate (Cass. civ. Sez. III n. 4286 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo lo svolgimento in forma scritta dell’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., mediante assegnazione alle parti di termini anteriori alla data dell’udienza per il deposito di note scritte, ove la trattazione scritta sia per legge consentita e non sia imposta la discussione orale. Tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio e non ammette una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza o sulla complessità della controversia. La questione giuridica che implichi un accertamento di fatto e non risulti trattata nella sentenza impugnata deve essere dedotta in sede di legittimità con l’indicazione dell’atto processuale in cui è stata prospettata, a pena di inammissibilità. La determinazione delle quote di ripartizione o di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Una società debitrice proponeva opposizione a precetto, contestando la debenza dell’IVA sulla somma precettata e l’entità del compenso richiesto per l’atto. Il giudice di pace accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando in misura inferiore il credito azionato in via esecutiva.

Proposto gravame principale dalla debitrice esecutata, il Tribunale lo accoglieva in parte, con ulteriore riduzione dell’importo dovuto, e dichiarava inammissibili gli appelli incidentali delle controparti. Le spese di lite venivano compensate per tre quarti e poste, per il residuo quarto, a carico degli appellati. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava lo svolgimento del giudizio di appello mediante trattazione scritta ex art. 281-sexies cod. proc. civ., dopo il rigetto della richiesta dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. e l’assegnazione di termini per note e repliche. La Corte ha giudicato la censura non fondata, ribadendo il principio secondo cui è legittima la discussione orale in forma scritta quando la trattazione scritta sia consentita per legge e non sia imposta la forma orale.

Il Collegio ha richiamato il proprio precedente Cass. Sez. 3 n. 37137 del 2022, escludendo che possa ammettersi una valutazione casistica basata sull’oggetto, sulla rilevanza o sulla complessità della controversia: simile criterio determinerebbe un’intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori.

Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese del primo grado, è stato dichiarato inammissibile. Pur essendo errato il ricalcolo dell’importo precettato da parte del primo giudice, la censura in appello si appuntava su un profilo diverso da quello poi dedotto in legittimità. La Corte ha applicato il principio di Cass. Sez. 2 n. 2038 del 2019, secondo cui il ricorrente che deduca una questione non trattata nella sentenza impugnata deve indicare l’atto del giudizio precedente in cui l’ha prospettata, per consentire il controllo ex actis: onere non soddisfatto.

Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. L’importo precettato, che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare, non risultava indicato in ricorso, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Nella restante parte la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la scelta delle quote di compensazione non è sindacabile in legittimità, come affermato da Cass. Sez. 2 n. 30592 del 2017 e da Cass. Sez. 6-3 n. 14459 del 2021. Il ricorso è stato rigettato, con obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *