Creditore corresponsabile del dissesto e legittimazione al reclamo nel sovraindebitamento (Cass. civ. Sez. I n. 20672 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta. Ai sensi dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., gli è inibita soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta. La disciplina novellata distingue così l’opposizione per ragioni di convenienza economica, inibita al creditore colpevole, da quella volta a contestare la legittimità della domanda, consentita a tutti i creditori.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da una società finanziaria contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da una debitrice ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 14 del 2019. Il diniego dell’esame nel merito è stato motivato attribuendo alla società negligenza nell’erogazione del credito, in violazione degli obblighi dettati dall’art. 124-bis T.U.B., con l’effetto di avere aggravato il sovraindebitamento della parte finanziata.

Da qui la conseguenza che la reclamante non fosse legittimata a proporre reclamo ex art. 69 c.c.i.i. Contro la sentenza della Corte territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; la debitrice si è difesa con controricorso, mentre l’altro soggetto intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i. La disciplina impedisce al creditore corresponsabile del dissesto di proporre opposizione o reclamo alla omologazione del piano, ma soltanto qualora la contestazione riguardi la convenienza della proposta; non invece quando l’opposizione e il reclamo siano volti a contestare la legittimità della proposta e, in particolare, la meritevolezza del debitore delineata dall’art. 69, comma 1, c.c.i.i.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice di appello, accertato — con valutazione insindacabile in sede di legittimità — che la società avesse colpevolmente determinato almeno l’aggravamento del sovraindebitamento, ha fatto seguire a tale accertamento, senza ulteriore argomentazione, l’affermazione che essa non fosse legittimata a reclamare. In tal modo ha violato il chiaro disposto dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., che inibisce al creditore colpevole la sola contestazione della convenienza, ovverosia la deduzione della lesione del proprio ed esclusivo interesse economico.

Letta al contrario, la disposizione fa salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l’omologa per motivi di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura. La Corte sottolinea che il testo dell’art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, è il risultato della modifica introdotta dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2020, che ha limitato la più ampia inibitoria contenuta nel testo originario.

Nel caso concreto, la società si era opposta all’omologazione sostenendo che il comportamento della debitrice integrasse gli estremi di un atto in frode, avendo consapevolmente aggravato la propria situazione. L’opposizione e il reclamo non miravano dunque a contestare la convenienza della proposta, ma la sua legittimità; stabilirlo spettava alla Corte d’Appello, che invece non ha svolto tale esame. Il secondo motivo resta assorbito, dovendo il tema della meritevolezza essere colmato in sede di rinvio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche sulle spese.

Nota della Redazione

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