Travisamento della prova per errore di percezione del contenuto oggettivo (Cass. civ. Sez. II n. 31020 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova consiste nella constatazione che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Esso è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., quando l’errore di percezione cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e investe una circostanza oggetto di discussione tra le parti. Resta invece estranea al giudizio di legittimità la selezione e la valutazione del dato informativo compiuta dal giudice di merito. La parte che denuncia l’illegittimo impiego di prove inesistenti deve prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti informativi ritenuti dal giudice e specificare che la loro sottrazione conduce a una decisione a sé favorevole, con carattere di certezza e non di mera probabilità.

Il Fatto

Un consumatore acquistava due apparecchi acustici al prezzo complessivo di € 3.750,00. Secondo la sua prospettazione, l’apparecchio destinato all’orecchio sinistro era sottodimensionato rispetto al padiglione auricolare, troppo piccolo e non saldo, e sarebbe andato smarrito subito dopo il ritiro in negozio del 15.12.2020. Il consumatore chiedeva la risoluzione contrattuale, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni.

La venditrice eccepiva la decadenza per mancata denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, ex art. 1495 cod. civ., e contestava nel merito la riconducibilità dello smarrimento al dedotto vizio dimensionale. Il Giudice di Pace rigettava le domande, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza e non provati né il vizio né la denuncia verbale. Il Tribunale, in riforma, accertava ex art. 1490 cod. civ. la consegna di un apparecchio inidoneo all’uso e la denuncia verbale intervenuta due giorni dopo la riconsegna, dichiarava la risoluzione e condannava la venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento di € 700,00.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sull’omessa pronuncia relativa all’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando sia totalmente pretermesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; non ricorre quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità anche senza specifica argomentazione. La reiezione implicita di un’eccezione è censurabile come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia. Nel caso di specie l’accoglimento integrale dell’appello è incompatibile con il difetto di specificità dei motivi, che risulta quindi implicitamente disatteso.

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ricostruisce la distinzione tra travisamento della prova e travisamento del fatto: il primo implica la constatazione che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale. L’errore di valutazione sull’idoneità dimostrativa della fonte non è mai sindacabile in legittimità; lo è invece l’errore di percezione caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, quando investe una circostanza discussa tra le parti.

Il principio di cui all’art. 115 c.p.c. rende censurabile la sentenza che utilizza informazioni probatorie inesistenti nel processo. La verifica di tale inesistenza si risolve in un raffronto tra l’elemento o il mezzo di prova e il dato probatorio da esso desunto: l’errore di percezione esclude in radice l’esistenza stessa del giudizio, mentre l’errore di valutazione dà luogo a un giudizio errato. La Corte richiama sul punto Cass. civ. n. 37382 del 2022 e Cass. Sez. Un. n. 5792 del 2024, rilevando che diversamente resterebbe non censurabile la sentenza fondata su informazioni inesistenti, sottratta tanto all’art. 360, n. 5), c.p.c. quanto all’art. 395, n. 4), c.p.c.

Nel merito, la sentenza impugnata ha tratto dalla testimonianza del figlio del consumatore informazioni oggettivamente inesistenti: il teste era rimasto all’esterno del negozio, non aveva assistito allo smarrimento né alla contestazione del vizio, e nulla aveva potuto riferire sulle relative cause, esprimendosi in forma dubitativa sui tempi della denuncia. Quanto al report, il Tribunale ha fondato il ragionamento su un documento relativo all’auricolare destro, recante l’annotazione “fuoriesce – poco estetico”, mentre quello pertinente all’orecchio sinistro indicava il diverso difetto “gracchia – poco estetico”. Il sillogismo presuntivo sul comportamento del consumatore al momento della riconsegna è poi qualificato come mera illazione, priva di vincolo di consequenzialità necessaria.

L’errore di percezione ha dunque inciso su fatti controversi, oggetto di opposte valutazioni nei gradi di merito, per i quali non era utilizzabile lo strumento dell’art. 395, n. 4), c.p.c.: il ricorso è pertanto ammissibile e fondato. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che dovrà compiere le proprie valutazioni su inferenze probatorie riconducibili alla testimonianza e al report pertinenti all’orecchio sinistro; il quarto motivo resta assorbito e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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