Tremonti ambiente, abrogazione non opera per investimenti realizzati entro il 25.06.2012 (Cass. civ. Sez. V n. 30914 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente, disposta dall’art. 23, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25.06.2012, dovendosi avere riguardo al tempo in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera e sono stati affrontati i costi direttamente imputabili al prodotto. L’agevolazione è fruibile mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, senza istanza all’amministrazione finanziaria, sicché non esiste un procedimento attivabile dal contribuente e non può attribuirsi rilievo alla redazione di una perizia asseverata successiva a tale data. Il controllo sul diritto alla deduzione si esplica con gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento, e la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile anche in sede contenziosa quando esponga il contribuente a tributi maggiori del dovuto.

Il Fatto

Con cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRES per l’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate recuperò la detassazione operata da una società contribuente per l’investimento in un impianto fotovoltaico effettuato nel 2010, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000. La Commissione tributaria provinciale di Torino respinse il ricorso.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte respinse l’appello, ritenendo che l’art. 23, comma 11, d.l. n. 83 del 2012 avesse fatto salvi solo i procedimenti già avviati al 22.06.2012 e che, nella specie, la perizia fosse stata asseverata solo dopo il 22.06.2012. Contro tale sentenza la società propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato il primo motivo, con cui la società deduceva la nullità della sentenza per avere l’ufficio utilizzato lo strumento dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 anziché l’avviso di accertamento. L’amministrazione, compiendo un mero accertamento cartolare, ha legittimamente utilizzato la cartella di pagamento, non risultando allegate contestazioni di natura meritale circa la spettanza dell’agevolazione.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha riepilogato il quadro normativo: l’art. 6, comma 13, legge n. 388 del 2000 sottrae a imposizione la quota di reddito destinata a investimenti ambientali; l’art. 23, comma 7, d.l. n. 83 del 2012 ha abrogato le disposizioni dell’allegato 1, tra cui i commi da 13 a 19 dell’art. 6, facendo salvo quanto previsto dal comma 11, che disciplina i procedimenti avviati in data anteriore.

La Corte ha ricordato che l’agevolazione si fruisce con la variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, senza istanza all’amministrazione: non esiste dunque un procedimento attivabile dal contribuente, e il controllo si esplica con gli strumenti ordinari. Coerentemente, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2016 ha riconosciuto rilevanza alla data di realizzazione dell’investimento. È già affermato il principio per cui l’abrogazione non opera per gli investimenti realizzati entro il 25.06.2012.

In una pronuncia più recente la Corte ha puntualizzato che il momento di avvio del procedimento è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera, con riguardo al tempo in cui sono stati affrontati i costi direttamente imputabili al prodotto e a quello della consegna dei beni. Ha quindi errato la CTR nel dare rilievo alla necessità di una perizia asseverata entro il 25.06.2012.

Anche il terzo motivo è stato accolto. Richiamate le Sezioni Unite n. 13378 del 2016, la Corte ha ribadito che la dichiarazione dei redditi è dichiarazione di scienza e può essere emendata in presenza di errori che espongano il contribuente a tributi maggiori del dovuto, anche in sede contenziosa; il limite temporale dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 è circoscritto all’utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica. Il ricorso è stato pertanto accolto sul secondo e terzo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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