Tremonti ambiente: rimborso solo con istanza tempestiva ex art. 38 (Cass. civ. Sez. V n. 25598 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione cd. Tremonti ambiente di cui all’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, il contribuente che non abbia indicato la deduzione nella dichiarazione originaria può recuperarla mediante dichiarazione integrativa ovvero mediante istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, da proporre entro 48 mesi. Le due opzioni operano su piani diversi — accertamento e riscossione — e sono concorrenti, non alternative. Tuttavia, la dichiarazione integrativa tardiva non sana la decadenza dall’istanza di rimborso: il giudice deve verificarne la tempestività prima di esaminare il merito della pretesa. La modifica dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 introdotta nel 2016 non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori.

Il Fatto

Una società aveva realizzato nel 2010 un investimento ambientale, usufruendo della tariffa incentivante del Conto Energia. A causa dell’incertezza sul possibile cumulo tra i due benefici, non aveva applicato la Tremonti ambiente. Solo nel novembre 2018, avuta contezza della cumulabilità, presentava dichiarazione integrativa ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e contestuale istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRES per gli anni 2013 e 2014.

Contro il silenzio rifiuto dell’amministrazione la società ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, li accoglieva per decadenza della contribuente, assorbendo gli altri motivi. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 definisce l’investimento ambientale come il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare danni all’ambiente, calcolato con l’approccio incrementale. L’art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ha abrogato la disciplina, ma il comma 11 fa salvi i procedimenti avviati anteriormente, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni e fino alla loro definizione.

Quanto alle modalità di fruizione, il contribuente può presentare dichiarazione integrativa o istanza di rimborso. Quest’ultima, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è ammessa in tutte le ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, a prescindere dalla riferibilità dell’errore all’an o al quantum del tributo (richiamate Cass. n. 10693 del 2019, Cass. n. 16617 del 2015, Cass. n. 4578 del 2015, Cass. n. 24058 del 2011, Cass. n. 11987 del 2006).

La Corte ribadisce che l’istanza di rimborso non è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa, operando le due opzioni su piani diversi: l’accertamento del debito tributario e la riscossione. Richiama in tal senso le Sezioni Unite n. 13378 del 2016 e Cass. n. 19002 del 2019. L’agevolazione, inoltre, non richiede un’istanza rivolta all’amministrazione, il cui controllo sul diritto alla deduzione si esplica con gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento (Cass. n. 10737 del 2023; Cass. n. 21034 del 2023). Da ciò la possibilità di recuperare il beneficio “ora per allora” mediante dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis o, decorsi i termini, con istanza di rimborso ex art. 38.

La Corte dichiara infondate le doglianze sulla applicazione retroattiva della novella del 2016, richiamando Cass. n. 17506 del 2019: la modifica dell’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998 non opera per le annualità antecedenti. Parimenti infondato il primo motivo, perché correttamente la CTR ha verificato la tempestività dell’istanza prima di esaminare il merito, rilevando la decadenza. Il ricorso è integralmente rigettato, con conseguente ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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