Art. 69-novies.
(Trasmissione dei piani di risanamento)
1. ((Le banche, le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede legale in Italia)) controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorita' competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento. (97)
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 35, lettera b)) che al comma 2 del presente articolo, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
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