Art. 69-quinquies.

Art. 69-quinquies.

(Piani di risanamento di gruppo)

1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo ((italiana)) di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che cio' non sia a essa specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies.

3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.

4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresi', i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di passivita' fra societa' del gruppo.

5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.

6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:

a) alle autorita' competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;

b) alle autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;

c) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita' di risoluzione a livello di gruppo.

7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

7-bis. Le societa' indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.

7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.

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