Art. 69-ter.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie; ((97))
b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, (( lettere c), h), i-bis) e i-ter) )).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».