Art. 13.
Albo
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche ((di Stato terzo)), nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
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