Art. 126-viciessemel.

Art. 126-viciessemel.

((Caratteristiche del conto di base))

((1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti. 2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore. 3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo' prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. 4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base)). ((74))

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

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