Art. 114-undecies.
Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. ((Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.))
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
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