Art. 8.
Doveri informativi
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
1-bis. Gli OICR ((italiani)) che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ((tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono,)) secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)).
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
3. ((L'organo di controllo)) informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)). A tali fini lo statuto delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)), indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo ((…)) di controllo i relativi compiti e poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, ((dei gestori autorizzati e degli Oicr societari in gestione esterna)) o delle societa' poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ((all'organo di controllo)) ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, ((e i gestori autorizzati o che sono da questi controllate)) ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento. (73)
6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorita', possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale ((delle Sim, dei gestori autorizzati e degli OICR societari in gestione esterna)) o della societa' posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5.
—————
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Torna all indice del TUF - Testo unico della finanza