Art. 127.
(( (Voto per corrispondenza o in via elettronica) ))
((
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
))
Art. 127.
(( (Voto per corrispondenza o in via elettronica) ))
((
1. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea nei casi previsti dall'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.
))
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