Art. 147.
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) ((, i-quater) e i-octies)))del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato. ((129))
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 8) che " Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007".
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