Art. 158.
Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata ((. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155)). ((177))
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto)) all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. ((177))
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari. ((177))
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AGGIORNAMENTO (177)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata L. 122/2016. Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 5) che "Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge".
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