Risarcimento al precario pubblico anche con contratto a termine nullo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3155 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato, come delineata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 — e in particolare l’esonero dall’onere di provare il danno e il nesso causale nella misura di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 — non viene meno quando i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923. La nullità formale del contratto non assorbe la violazione delle norme che, specificando la causale o assicurando la certezza dell’assetto temporale, danno attuazione all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ammettere il contrario comporterebbe che la tutela del lavoratore venga meno proprio per effetto di un ulteriore vizio formale imputabile al datore di lavoro pubblico.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto domanda nei confronti di due Assessorati regionali per ottenere la conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e il pagamento di un’indennità per la permanente disponibilità a rendere la prestazione a chiamata nell’arco dell’anno solare.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava la domanda: pur escludendo la decadenza, rilevava d’ufficio la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam e riteneva che tale nullità assorbisse quella parziale dell’apposizione del termine, escludendo il diritto alla conversione e al danno comunitario. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il contesto normativo: la Regione Sicilia, con l’art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, ha introdotto l’elenco speciale dei lavoratori forestali, e l’art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede contingenti di operai con garanzia di un numero minimo di giornate lavorative. Non è contestato che questi lavoratori siano assunti a tempo determinato.

Il punto decisivo è che la Corte d’Appello ha ritenuto prevalente e assorbente la nullità formale del contratto rispetto alla tutela dovuta in caso di reiterazione abusiva. La Corte non condivide tale impostazione. Le norme di protezione del lavoro a termine del d.lgs. n. 368 del 2001 — e oggi del d.lgs. n. 81 del 2015 — si applicano anche ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni a statuto speciale. Il fatto che il contratto non sia stato stipulato ai sensi di quel decreto non esonera dall’applicazione delle norme imperative che ne disciplinano il rapporto.

La forma scritta risponde all’esigenza antiabusiva dell’art. 5 dell’Accordo Quadro: assicura la fissazione di ragioni obiettive di rinnovo o di una durata massima totale. Anche dopo le modifiche che hanno attenuato la causalità, il requisito formale continua a garantire certezza sull’assetto temporale e il controllo sulla reiterazione indiscriminata dei rapporti a termine.

L’inosservanza della regola sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dalla nullità del contratto per difetto della forma propria degli atti della pubblica amministrazione, si traduce nell’elusione di una norma di attuazione delle regole antiabusive europee. La reiterata utilizzazione del lavoratore senza contratto scritto realizza dunque un’illegittima reiterazione.

La Corte richiama il principio di effettività della tutela imposto dal diritto dell’Unione e il suo contemperamento con l’art. 97, comma 4, Cost., che impone il concorso per l’accesso agli impieghi pubblici e impedisce la conversione del rapporto. L’agevolazione probatoria risarcitoria non può essere condizionata al presupposto meramente formale della stipulazione scritta: sarebbe irrazionale che la tutela venga meno proprio perché il comportamento del datore di lavoro è illegittimo anche sotto un ulteriore profilo. Il secondo motivo, relativo alla retribuzione per la mera disponibilità, è invece infondato, non configurando una prestazione lavorativa aggiuntiva. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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