Il risarcimento del danno euro-unitario prescinde dal superamento dei 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21765 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al risarcimento del danno da illecito euro-unitario sussiste in ragione dell’accertamento dell’abusiva reiterazione di plurimi contratti a termine, non giustificati dalle specifiche esigenze di temporaneità ed eccezionalità prescritte dalla legge, indipendentemente dal raggiungimento del requisito dei 36 mesi di durata complessiva di tali contratti, che costituisce autonoma causa di illegittimità. Una volta accertata la nullità del termine per carenza di motivazione sulle esigenze sottostanti, sorge il diritto al risarcimento con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, senza che possa richiedersi la prova di ulteriori illegittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda di stabilizzazione proposta da alcune lavoratrici, rilevando la mancata maturazione dell’anzianità complessiva di 36 mesi richiesta dall’avviso di selezione, e rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno da abuso dei contratti a termine avanzata da altre lavoratrici, sul presupposto del mancato superamento del periodo di 36 mesi nella sequenza dei rispettivi contratti.
Le lavoratrici ricorrono per cassazione con due motivi: il primo riguarda il diniego della stabilizzazione, il secondo il diniego del risarcimento del danno, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso i presupposti del diritto al risarcimento con i requisiti del distinto e autonomo diritto alla conversione del contratto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara infondato il primo motivo, relativo al diniego della stabilizzazione, evidenziando che la Corte d’appello ha compiuto un accertamento in fatto non rivedibile in sede di legittimità, esaminando partitamente i requisiti di ciascuna categoria di aventi diritto e giungendo a un rilievo negativo per mancata integrazione del requisito dei 36 mesi.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto a termine il dipendente ha diritto al risarcimento del danno previsto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
La Corte chiarisce che il diritto al risarcimento sussiste in ragione dell’accertamento dell’abusiva reiterazione di contratti a termine non giustificati dalle esigenze di temporaneità ed eccezionalità, indipendentemente dal raggiungimento dei 36 mesi, requisito che l’ordinamento valorizza solo come autonoma causa di illegittimità ai fini della conversione del rapporto.
La sentenza impugnata, nell’avere rigettato la domanda per mancato superamento del periodo di 36 mesi, si pone in contrasto con tali principi, non considerando che la reiterazione dei contratti per durata inferiore, laddove abusiva per nullità del termine apposto per carenza di motivazione, rende i contratti ugualmente illegittimi e soggetti alla sanzione di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.
Quanto alle lavoratrici escluse dalla stabilizzazione, la Corte territoriale ha omesso la verifica essenziale circa la sussistenza dei presupposti per la tutela risarcitoria, richiesta in subordine e divenuta rilevante a seguito del rigetto della stabilizzazione in appello.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.