Usi civici su terre demaniali: denuncia non necessaria, estinzione esclusa (Cass. civ. Sez. II n. 5989 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge n. 1766 del 1927, con cui chi pretenda di esercitare diritti di uso civico di promiscuo godimento deve farne denuncia al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, a pena di estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti gravanti su terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, sono propri della stessa collettività degli utenti. Solo per gli usi civici su beni altrui si pone, infatti, l’esigenza di certificarne l’esistenza mediante la denuncia: i diritti su terre demaniali si risolvono in un peso in re propria e non richiedono alcun accertamento costitutivo. Né la disciplina così interpretata contrasta con gli artt. 3 e 42 Cost., giustificando la diversità dei contenuti e lo statuto della proprietà pubblica, connotata da inusucapibilità e inalienabilità, il differente trattamento rispetto agli usi civici su beni privati.
Il Fatto
Un ente locale, all’esito di una verifica demaniale disposta dalla Regione, contestava a una società di occupare senza titolo terreni ricompresi in un bacino idroelettrico, qualificandoli come assoggettati a uso civico. La società si opponeva davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici, deducendo l’avvenuto acquisto dei fondi, l’intervenuta espropriazione per pubblica utilità e la decadenza degli usi civici per mancata denuncia nel termine semestrale.
Il Commissario rigettava l’opposizione riconoscendo la natura demaniale delle aree. La Corte di Appello confermava, respingendo il reclamo della società e dichiarando inammissibile quello di una seconda società collegata. Le due società proponevano distinti ricorsi per cassazione, con motivi in larga parte coincidenti.
La Motivazione della Corte
Investita di un motivo di particolare importanza, la Sezione aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 12570 del 2023 avevano affermato che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla da un decreto di espropriazione per pubblica utilità, essendo necessario, a tal fine, un formale provvedimento di sdemanializzazione. Restava rimesso alla Sezione l’esame dei motivi residui.
Il primo motivo della ricorrente e il secondo della ricorrente successiva denunciano la mancata applicazione dell’art. 3 della legge n. 1766 del 1927, sostenendo che la norma imporrebbe la denuncia semestrale per ogni uso civico, senza distinzione tra fondi privati e pubblici. La Corte respinge la censura, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo di denuncia riguarda solo i diritti di uso civico su beni altrui.
Il presupposto è che le terre appartenenti al demanio universale, comunale o statale, gravate di uso civico, appartengono già alla comunità degli utenti. Non vi è dunque alcun problema di certificazione dei diritti, che si risolvono in un peso in re propria, a differenza degli usi su fondi privati, assimilabili a iura in re aliena, per i quali la procedura di accertamento è giustificata. La diversità di disciplina trova ragione nello statuto della proprietà pubblica, connotato da inusucapibilità e inalienabilità, senza frizione con gli artt. 3 e 42 Cost.
Il terzo motivo della prima ricorrente e il quarto della seconda contestano la qualificazione demaniale dei terreni, sostenendo che un’operazione di quotizzazione ottocentesca ne avrebbe determinato la natura allodiale. La Corte li dichiara inammissibili: le ricorrenti contrappongono alla ricostruzione probatoria del giudice di merito una lettura alternativa, non consentita in sede di legittimità, senza che la motivazione risulti viziata da apparenza o manifestamente illogica.
Il primo motivo della ricorrente successiva, relativo all’inammissibilità della propria impugnazione, è parimenti inammissibile per carenza di interesse, data l’esatta coincidenza delle censure con quelle dell’altra società: nessun risultato utile potrebbe derivare dall’accoglimento. La questione relativa al tempus regit actum, sollevata solo con la memoria, è nuova e comunque superata dalla statuizione delle Sezioni Unite. Anche la doglianza sulla necessità del consenso dell’espropriato è nuova e infondata. I ricorsi sono rigettati.
Nota della Redazione
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