Autosufficienza del ricorso contro statuizione di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. I n. 27667 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che denunci, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. censurando la statuizione con cui il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità non è dispensato dall’onere di autosufficienza. Egli deve precisare nel ricorso per cassazione le ragioni per cui ritiene erronea quella statuizione e sufficientemente specifico il motivo di appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità. Il mero rinvio all’atto di gravame, o la sua parafrasi sommaria, non soddisfa l’onere prescritto dagli art. 366, comma 1, n. 4 e 6, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo.

Il Fatto

Un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vedeva contrapposte una società opponente e una società convenuta, che evocava in causa un terzo, il quale proponeva domanda riconvenzionale. Il giudizio si interrompeva per la dichiarazione di fallimento della opponente ed era riassunto dalla curatela. Il Tribunale rigettava le domande della curatela e accoglieva la riconvenzionale.

La sentenza era appellata dalla cessionaria dei crediti del fallimento. La Corte d’appello respingeva il gravame, ravvisando un difetto di specificità dei motivi: l’appellante si era limitata a sostenere l’erroneità degli argomenti del primo giudice senza confutarne logicamente o giuridicamente il fondamento. La cessionaria proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e sostenendo che l’atto di appello conteneva la specifica confutazione richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità quando sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura. Il ricorrente, dunque, non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato.

Tale specificazione deve essere contenuta, a pena di inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza. Ne deriva che chi censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità ha l’onere di precisare le ragioni per cui la ritiene erronea e il motivo di gravame sufficientemente specifico, riportandone il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, senza potersi limitare a rinviare all’atto di appello.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 24048/2021, oltre a Cass. n. 21346/2024, Cass. n. 3612/2022 e Cass. n. 11325/2023. Il presidio degli art. 366, comma 1, n. 4 e 6, cod. proc. civ. contempera l’esigenza di semplificare l’attività del giudice di legittimità con la certezza del diritto e la funzione nomofilattica della Corte, salvaguardando il diritto di accesso della parte a un organo giudiziario. È pertanto necessaria una trascrizione essenziale del contenuto dell’atto di appello, o quantomeno una sua esposizione sufficientemente tratteggiata da renderlo comprensibile in sede di legittimità.

Nel caso concreto la ricorrente, pur assumendo il contrario, non aveva riportato neppure per tratto saliente quanto dedotto in appello, limitandosi a richiamare in sintesi due argomenti. Tali indicazioni trascurano di riportare il contenuto dell’atto di impugnazione nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità rispetto alle critiche mosse alla sentenza. Il motivo è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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