Utili accantonati srl non imponibili per la gestione commercianti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25629 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata, e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti, deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Gli utili che la società abbia deliberato di accantonare a riserva, in difetto di percezione e di opzione per l’imputazione “per trasparenza”, non concorrono a determinare la base imponibile contributiva, perché non costituiscono reddito imputato al socio. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore, e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.
Il Fatto
Una socia e amministratrice di una società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione commercianti per la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, ha proposto opposizione alla comunicazione di debito e all’avviso di addebito con cui l’Istituto previdenziale le ha richiesto i contributi per il 2014 e il 2015. L’Inps aveva imputato alla lavoratrice, “per trasparenza”, i redditi della società in ragione della quota sociale detenuta.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione, escludendo dal calcolo i redditi dichiarati dalla società ai fini fiscali i cui utili non fossero stati distribuiti. La Corte d’appello ha respinto il gravame dell’Istituto, ritenendo dovuti i contributi per il solo svolgimento di attività lavorativa e non per la quota di utili non distribuiti, qualificati come reddito da capitale investito. L’Inps ricorre per cassazione deducendo violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è ammissibile ma infondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione della base imponibile: l’art. 1 della legge n. 233 del 1990 commisurava il contributo al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione, dichiarato ai fini IRPEF; l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, aggiunto dalla legge di conversione n. 438 del 1992, ha invece rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
Da qui l’ampliamento della base imponibile e di quella pensionabile, in armonia con la garanzia previdenziale dell’art. 38, secondo comma, Cost., come osservato dalla Corte costituzionale n. 354 del 2001. Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati impone di computare i redditi percepiti dal socio accomandante di una società in accomandita semplice, perché l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 li qualifica come redditi d’impresa e l’art. 5, comma 1, li imputa a ciascun socio indipendentemente dalla percezione.
Diversamente, chi sia già iscritto alla gestione commercianti non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti attività lavorativa: il semplice apporto di capitale esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore. Nella specie, però, la lavoratrice svolge attività lavorativa nella società e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo.
La questione centrale è allora a quali condizioni il reddito dichiarato dalla società di capitali si consideri attribuito al socio. Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF: ciò postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per il regime dell’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Il dato letterale è decisivo: il richiamo ai redditi “denunciati” costituisce criterio selettivo oggettivo e non può tramutarsi in un riferimento ai redditi in astratto “conseguibili” e provvisoriamente accantonati, pena una interpretatio abrogans della norma. Il dato sistematico conferma la tendenziale armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale.
Non convincono gli argomenti contrari. L’accantonamento degli utili non sottende di per sé un intento fraudolento, né l’esigenza di ampliare la base imponibile consente un’estensione indiscriminata dell’obbligo. La sentenza d’appello merita conferma per aver escluso dalla base imponibile gli utili accantonati a riserva, estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF in difetto di opzione per la trasparenza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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