Consulenza tecnica: acquisizione di documenti nuovi solo con il consenso delle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17455 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di consulenza tecnica d’ufficio, l’art. 198 c.p.c. abilita il consulente ad acquisire documenti relativi a fatti costitutivi del diritto non prodotti tempestivamente dalle parti, ma solo con il consenso delle parti, il quale non può essere surrogato dal consenso del consulente tecnico di parte né desunto da comportamenti concludenti, come la mancata comparizione all’incontro con il consulente. L’art. 421 c.p.c. non può essere invocato per sanare l’acquisizione di documenti su fatti principali quando non risulti l’esercizio effettivo del potere istruttorio d’ufficio da parte del giudice, che deve essere ancorato a una pista probatoria specifica. L’utilizzazione di documenti aventi ad oggetto fatti costitutivi del diritto, acquisiti in corso di consulenza senza il consenso delle parti, determina una nullità relativa, sanabile se la parte interessata non la eccepisca nella prima difesa successiva al deposito della consulenza. La motivazione succinta, che esprima l’argomento fondativo del rigetto, integra comunque il minimo costituzionale richiesto dagli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.

Il Fatto

Una società che gestiva un centro medico polispecialistico aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di sgravi contributivi per lavoratori assunti da imprese operanti nel mezzogiorno ed addetti al laboratorio di analisi cliniche. La Corte d’appello di Napoli, riformando la pronuncia, aveva però escluso il diritto agli sgravi per i lavoratori addetti alla radiologia, accogliendo il gravame dell’Inps e rigettando l’appello incidentale della società, che rivendicava ulteriori benefici per altri dipendenti.

Nel giudizio di merito, la società aveva prodotto direttamente al consulente tecnico d’ufficio la documentazione relativa ai contratti di assunzione dei lavoratori, senza che tale produzione fosse avvenuta ritualmente tra le parti. La Corte territoriale aveva dichiarato l’inutilizzabilità di tali documenti, in quanto non prodotti dalla parte ma acquisiti dal consulente in violazione delle norme processuali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 198 e 421 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Ha chiarito che l’art. 198 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, consente al consulente tecnico di acquisire documenti su fatti costitutivi del diritto non prodotti tempestivamente, ma esclusivamente a condizione che le parti vi consentano espressamente. Tale consenso, ha precisato la Corte, non può essere sostituito dal consenso prestato dal consulente di parte, né desunto dalla mancata partecipazione di una parte all’incontro con il c.t.u.

Quanto al potere istruttorio d’ufficio, la Corte ha rilevato che l’art. 421 c.p.c. non era stato in concreto esercitato dal giudice di primo grado. L’autorizzazione a richiedere documenti presso enti pubblici o privati non equivale a esercizio del potere ufficioso, in mancanza di una specifica indicazione della pista probatoria da integrare. Trattandosi di documenti relativi a fatti principali, costitutivi del diritto allo sgravio per ogni singolo lavoratore, il loro utilizzo in assenza di consenso determina una nullità relativa, che la parte interessata deve eccepire nella prima difesa utile successiva al deposito della consulenza.

La Corte ha inoltre respinto il secondo motivo relativo al vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato, pur succinto, indicava chiaramente la ragione del rigetto, ossia la mancata prova documentale delle doglianze della società. Tale motivazione soddisfa il minimo costituzionale richiesto per la validità della sentenza.

Infine, la Corte ha rilevato la simmetria tra i due appelli: l’accoglimento del gravame dell’Inps, riducendo il numero di lavoratori aventi diritto allo sgravio, rendeva strutturalmente impossibile l’accoglimento dell’appello incidentale che invocava l’estensione del beneficio a più dipendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 198 c.p.c.

Tutte le 28 sentenze sull'art. 198 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *