Vendita con posa in opera: il prezzo non pattuito si determina con i criteri dell’art. 1474 c.c. (Trib. Ragusa 736/2026)
Tribunale di Ragusa, sentenza n. 736 del 20 maggio 2026
Il caso
Il giudizio di appello riguardava il pagamento di una fornitura comprendente ringhiere, piantoni e un portone d’ingresso. Il debitore contestava la quantificazione del corrispettivo e sosteneva che la somma versata avesse estinto integralmente il debito.
Vendita o appalto
Il Tribunale ha qualificato il rapporto come compravendita, poiché risultava prevalente l’attività del dare rispetto a quella del fare. La componente di posa in opera non modificava la natura principale dell’operazione.
Nella compravendita, la mancata determinazione espressa del prezzo non comporta nullità quando il corrispettivo può essere ricavato dal prezzo normalmente praticato dal venditore o da quello di mercato.
Prezzo determinabile e contestazione specifica
Anche se il prezzo non fosse stato espressamente concordato, il contratto non sarebbe stato nullo: l’articolo 1474 c.c. consente di determinarlo attraverso il prezzo normalmente praticato dal venditore o quello di mercato. Il debitore, inoltre, aveva formulato contestazioni generiche, senza indicare il diverso importo ritenuto corretto né la difformità rispetto ai valori ordinari.
La decisione
In applicazione del principio di non contestazione, il Tribunale ha ritenuto provate le prestazioni e la quantificazione del prezzo, confermando la decisione del Giudice di Pace. L’appello è stato rigettato con condanna alle spese, senza applicazione della responsabilità per lite temeraria.
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