Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con adesione, esclusa la condanna alle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 85 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, primo comma, c.p.c. In caso di adesione alla rinuncia, la Corte non può statuire sulle spese di lite, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non ricorrendo l’ipotesi di impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile cui la norma ricollega l’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato.
Il Fatto
La società committente aveva convenuto in giudizio la società appaltatrice dinanzi al Tribunale di Teramo, domandando la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture insolute. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e rigettato le domande riconvenzionali.
La Corte d’appello dell’Aquila aveva rigettato l’appello principale della convenuta e l’appello incidentale dell’attrice, confermando la competenza del giudice di primo grado e la gravità dell’inadempimento. Avverso tale sentenza la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla committente con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, dopo aver inizialmente chiesto la decisione del ricorso in seguito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, datato 18 luglio 2025, con contestuale adesione della parte controricorrente, sottoscritta in pari data.
La Corte ha rilevato che l’adesione della parte controinteressata alla rinuncia preclude la pronuncia sulle spese di lite: l’art. 391, quarto comma, c.p.c., infatti, vieta espressamente al giudice di legittimità di statuire sulle spese nel caso in cui la rinuncia sia stata accettata dall’altra parte. La declaratoria di estinzione consegue, pertanto, senza alcun provvedimento sulle spese.
Quanto al regime del contributo unificato, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il precedente di Cass. n. 25485/2018. La norma, infatti, subordina l’obbligo di versamento di una somma pari al contributo già dovuto all’esito negativo dell’impugnazione, ipotesi che non ricorre nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la quale non implica una valutazione di merito o di rito sull’impugnazione stessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.