Violazione del giudicato e divieto di riedizione del diniego paesaggistico (TAR Sicilia n. 192 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento vincola l’Amministrazione a riesaminare la questione uniformandosi al dictum del giudice, con il divieto di riprodurre un provvedimento di identico contenuto dispositivo e sorretto dalla medesima, o analoga, motivazione già ritenuta illegittima. Integra violazione ed elusione del giudicato il diniego di autorizzazione paesaggistica che, dopo l’annullamento giurisdizionale, riproponga il presupposto di fatto già definitivamente smentito, invocando a tal fine una diversa fonte normativa che si risolva in un mero artificio per aggirare il contenuto precettivo delle sentenze. È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti avverso l’atto meramente confermativo, privo di nuova istruttoria e di autonoma capacità lesiva, essendo l’interesse del ricorrente già tutelato dall’impugnazione dell’atto presupposto.
Il Fatto
Una società proprietaria di un fabbricato sito in zona “B” del P.R.G. avvia un iter per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. La Soprintendenza oppone un primo diniego, poi un secondo fondato su uno Studio di Dettaglio del Centro Storico. Il TAR, con la sentenza n. 1867 del 13 giugno 2023, annulla la delibera che includeva l’immobile nel centro storico, accertandone definitivamente la collocazione in zona “B”. Un successivo diniego è annullato dalla sentenza n. 764 del 28 febbraio 2025, che impone di valutare il progetto alla luce delle N.T.A. della zona “B”.
Dopo una nuova istanza conforme alle indicazioni del giudice, la Soprintendenza emette il provvedimento del 30 maggio 2025, che nega nuovamente l’autorizzazione richiamando il Piano Paesaggistico adottato nel 2018 e la ritenuta inclusione dell’area nel centro storico. La società impugna l’atto deducendo violazione ed elusione del giudicato e chiede il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugna il successivo atto del 15 settembre 2025, con cui l’Amministrazione conferma il diniego qualificando il precedente come preavviso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio qualifica il provvedimento del 30 maggio 2025 come diniego definitivo: la motivazione e la formula conclusiva manifestano una volontà compiuta e immediatamente lesiva. Di contro, l’atto del 15 settembre 2025 ha carattere meramente confermativo, non sorretto da nuova istruttoria né da elementi motivazionali inediti. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato. Il giudicato di annullamento obbliga l’Amministrazione a riesaminare la questione uniformandosi al dictum giudiziale, senza riprodurre un atto di eguale contenuto e analoga motivazione. Le due pronunce precedenti avevano tracciato un percorso vincolante: l’immobile ricade in zona “B”, fuori dal centro storico, e la sentenza n. 764/2025 aveva chiarito che il progetto andava valutato secondo l’art. 12 delle N.T.A., che ammette demolizione e ricostruzione a parità di volume.
La Soprintendenza, invece, ha nuovamente fondato il diniego sul presupposto della collocazione dell’immobile nel centro storico, già smentito in sede giurisdizionale. Il richiamo al Piano Paesaggistico del 2018, che avrebbe individuato un perimetro più ampio, costituisce per il Collegio un artificio per aggirare il contenuto delle sentenze. L’Amministrazione era tenuta a conformarsi a quanto accertato con forza di giudicato e a valutare il progetto secondo la normativa della zona “B”.
Riproponendo le medesime ragioni di diniego sotto la diversa veste del richiamo al Piano Paesaggistico, la Soprintendenza ha violato ed eluso il giudicato, traducendo l’azione amministrativa in una mera riedizione del potere già esercitato in modo illegittimo. L’accoglimento di tale motivo ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure. È respinta la domanda risarcitoria, formulata in modo generico e priva di principio di prova sui presupposti. Il provvedimento del 30 maggio 2025 è annullato; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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