Vendita di avorio “antico”: l’esenzione dal certificato CITES presuppone il giudizio dell’organo statale, non del perito di parte (Cass. pen. 21998/2026)
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 21998 del 27 maggio 2026, depositata il 15 giugno 2026 — Presidente Luca Ramacci, Relatore Giuseppe Noviello.
Il principio di diritto
Per gli oggetti in avorio di elefante qualificabili come “esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni”, l’esenzione generale dal divieto di commercializzazione (art. 62 Reg. CE n. 865/2006) rinvia all’art. 2, lett. w), Reg. CE n. 338/97 e presuppone pur sempre il “giudizio dell’organo di gestione dello Stato membro” (CITES): non è sufficiente la valutazione di un tecnico o esperto di parte. La commercializzazione priva di tale vaglio integra la contravvenzione di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), l. n. 150/1992.
Il fatto
La Corte d’appello di Firenze, riformando l’assoluzione del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), l. n. 150/1992, relativo alla commercializzazione di oggetti in avorio di elefante privi della prescritta documentazione. L’imputato ricorreva sostenendo che, alla luce degli artt. 61 e 62 Reg. CE n. 865/2006, per gli esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni non sarebbe necessario alcun certificato, con conseguente insussistenza del reato e difetto dell’elemento soggettivo.
La motivazione
La disciplina CITES (l. n. 150/1992; Reg. CE n. 338/97; Reg. CE n. 865/2006) distingue gli “esemplari”, facilmente identificabili come parti di specie protetta, dagli “oggetti” di mera derivazione. Gli oggetti in avorio in questione restano parti di animale di specie protetta. L’esenzione generale ex art. 62 Reg. 865/2006 rinvia all’art. 2, lett. w), Reg. 338/97, che qualifica gli “esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant’anni” solo a seguito del “giudizio dell’organo di gestione dello Stato membro” — un organo nazionale designato (CITES), non un esperto di parte privo di fondamento normativo. Il quadro è divenuto anzi più rigoroso con il Reg. UE 2021/2280, che ha soppresso l’esenzione generale per gli esemplari contenenti avorio di elefante (norma non vigente nel 2019, anno di consumazione del fatto). Nessun errore di diritto, dunque, nella sentenza impugnata.
Le censure su elementi istruttori ed elemento soggettivo si risolvono in una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Inoltre, avverso una sentenza dichiarativa della prescrizione è inammissibile, per genericità, il ricorso che deduca i presupposti per l’assoluzione senza prospettare l’evidenza della causa di non punibilità ex art. 129, comma 2, c.p.p. (Sez. 3, n. 18069/2022).
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Chi commercializza avorio lavorato “antico” non può fare da sé: l’esenzione dal certificato CITES presuppone comunque il giudizio dell’organo di gestione statale, e una perizia di parte non lo sostituisce. Dal 2021 (Reg. UE 2021/2280) l’avorio di elefante è escluso dall’esenzione generale, con regime ancora più stringente. Sul piano processuale, contro una pronuncia di prescrizione il ricorso volto all’assoluzione nel merito deve prospettare l’evidenza dell’innocenza ex art. 129, comma 2, c.p.p., pena l’inammissibilità.
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