Sequestro non convalidato e copia forense: senza titolo cautelare valido l’estrazione e la conservazione delle copie sono illegittime, e il rimedio è l’opposizione ex art. 263 c.p.p. (Cass. pen. 27310/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, sentenza n. 27310/2026, depositata il 20 luglio 2026 (R.G.N. 1665/2026) — camera di consiglio del 1° aprile 2026, Presidente Giovanni Liberati, Relatrice Silvia Badas.

Il principio di diritto

In mancanza di un titolo cautelare idoneo, perché inefficace ovvero dichiarato illegittimo, è illegittima l’estrazione e la conservazione di copia dei documenti, sia digitali che cartacei, di cui deve essere disposta la restituzione. Il sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria non convalidato dal pubblico ministero entro il termine di quarantotto ore diviene inefficace; poiché in tal caso manca, a monte, un provvedimento genetico il cui vaglio di legittimità sia riservato al riesame, avverso il diniego di restituzione è ritualmente proponibile l’opposizione al giudice per le indagini preliminari ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non il riesame. La restituzione del supporto fisico previa estrazione di copia forense non fa venir meno il sequestro finché i dati restano sottratti alla disponibilità dell’avente diritto, poiché il dato informatico è autonomo oggetto di sequestro.

Il fatto

Il Procuratore europeo delegato aveva emesso decreto di perquisizione e sequestro; a seguito del sequestro di dispositivi elettronici e documenti cartacei operato dalla polizia giudiziaria non seguivano né il decreto di convalida ex art. 355 cod. proc. pen., né la restituzione d’ufficio, ma — solo su istanza della difesa — la restituzione del materiale previa estrazione di copia integrale. Il G.i.p. di Milano, in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigettava la richiesta di restituzione delle copie, ritenendo persistente l’esigenza probatoria e non sindacabile il provvedimento genetico. L’interessato ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Ammissibilità e inquadramento (profilo preliminare). è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del G.i.p. resa in sede di opposizione ex art. 263, comma 5 (Sez. U. n. 7946 del 2008; n. 9857 del 2008). La fattispecie non attiene al vaglio di legittimità del provvedimento genetico (riservato al riesame), ma al diverso istituto dell’inefficacia del sequestro di iniziativa non convalidato in termini.

Motivi (fondati). Manca, a monte, un provvedimento genetico da sottoporre al riesame: il sequestro di iniziativa della p.g. non convalidato entro quarantotto ore è inefficace, con obbligo di restituzione. Contro il diniego di restituzione la via corretta è l’opposizione al G.i.p. ex art. 263, comma 5, non il riesame; è perciò illegittima l’ordinanza che la rigetti senza motivare sul punto. Né tali principi mutano quando i dispositivi siano già stati restituiti previa estrazione di copia forense: il dato informatico è autonomo oggetto di sequestro (l. n. 48 del 2008) e, finché i dati restano sottratti all’avente diritto, non vi è effettiva restituzione; l’estrazione di copia in assenza di un titolo cautelare valido è essa stessa illegittima.

Esito: annulla senza rinvio il provvedimento impugnato (art. 620, lett. l, cod. proc. pen.) e dispone la restituzione delle copie in sequestro all’avente diritto.

Implicazioni pratiche

Indicazioni operative in materia di sequestro probatorio e prova informatica. Primo: il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria non convalidato dal pubblico ministero entro quarantotto ore è inefficace; contro il diniego di restituzione si propone opposizione al G.i.p. ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non richiesta di riesame (che presuppone un provvedimento genetico). Secondo: la restituzione del supporto fisico con trattenimento della copia forense non estingue il sequestro, perché il dato informatico è oggetto autonomo del vincolo; finché i dati restano sottratti all’avente diritto, permane l’interesse all’impugnazione. Terzo: venuto meno il titolo cautelare, l’estrazione e la conservazione delle copie (digitali e cartacee) sono illegittime e va disposta la restituzione. Per il difensore, la strategia passa dalla verifica dei termini di convalida e dalla corretta scelta del rimedio (opposizione, non riesame).

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