Guida in stato di ebbrezza: col prelievo eseguito cinque ore dopo serve una motivazione sull’affidabilità del dato (Cass. pen. 22434/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 22434/2026 del 17 giugno 2026 (ud. pubblica 10 giugno 2026, R.G.N. 10991/2026) — Presidente Andrea Montagni, Relatrice Lucia Vignale.

Il principio di diritto

In tema di guida in stato di ebbrezza, quando tra la condotta di guida e il prelievo ematico intercorre un intervallo di alcune ore (nella specie circa cinque), i giudici di merito non possono limitarsi a richiamare l’orientamento secondo cui il decorso del tempo è “inevitabile e non incide” sulla validità del rilevamento — principio riferito a intervalli di pochi minuti —, ma devono motivare, anche con il sapere scientifico, sulle ragioni per cui il tasso accertato corrisponda a quello esistente al momento della guida, valutando la sintomatologia e la sua compatibilità con il valore rilevato. È inoltre insufficiente, di fronte a un test di screening che gli stessi sanitari refertanti hanno dichiarato “ad esclusivo uso diagnostico” e non utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo senza un test di conferma mai eseguito, richiamare la libertà del metodo di analisi: occorre verificare in concreto la validità scientifica dell’accertamento.

Il fatto

Un automobilista era condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada), con le aggravanti dell’incidente stradale e dell’orario notturno, sulla base di un tasso alcolemico di 2,19 g/l risultante da un prelievo ematico eseguito in ospedale. La difesa evidenziava due profili: il prelievo era stato effettuato quasi cinque ore dopo l’incidente (per indisponibilità dell’etilometro), e il referto ospedaliero era frutto di un test di screening che gli stessi sanitari avevano indicato come “analitico preliminare ad esclusivo uso diagnostico”, non utilizzabile in ambito giuridico senza un test di conferma mai eseguito. La Corte d’appello di Roma confermava la condanna. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il primo motivo è fondato (gli altri restano assorbiti). Sul lasso di tempo, la Corte d’appello si era limitata a richiamare le pronunce secondo cui l’intervallo tra guida e test è “inevitabile e non incide” sul rilevamento; ma quelle decisioni riguardavano intervalli di venti-trenta minuti, mentre qui erano trascorse circa cinque ore. Quando dalla condotta all’accertamento passano “alcune ore”, non basta l’esito delle analisi: occorre valutarne la concreta affidabilità, considerando l’estensione dell’intervallo e la sintomatologia manifestata dal conducente e la sua compatibilità con il tasso rilevato. Le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell’alcol (curva di Widmark) variano da soggetto a soggetto: i giudici avrebbero dovuto argomentare perché il tasso rilevato alle 9:59 fosse necessariamente superiore a 1,5 g/l anche alle 5:05, momento della guida. La motivazione resa è invece solo apparente, perché ignora nella sostanza le cinque ore trascorse.

Anche sull’attendibilità del test la motivazione è carente. I giudici avevano richiamato l’orientamento per cui né il codice della strada né il regolamento prescrivono un particolare metodo di analisi del sangue; ma quelle pronunce presupponevano metodi la cui correttezza scientifica non era in discussione. Nel caso di specie gli stessi sanitari refertanti avevano attestato che la procedura seguita non forniva “un risultato analitico utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo” e che il campione avrebbe dovuto essere nuovamente analizzato. A fronte di tale annotazione, i giudici non hanno compiuto alcun approfondimento — non hanno chiesto chiarimenti agli autori del referto, né disposto una perizia —, sicché le argomentazioni della consulente della difesa sull’inattendibilità delle analisi non hanno trovato smentita in un affidabile sapere scientifico. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Implicazioni pratiche

Nel processo per guida in stato di ebbrezza il valore del tasso alcolemico non è un dato automaticamente spendibile: se il prelievo è eseguito ore dopo la guida, il giudice deve spiegare — anche con il supporto scientifico — perché quel valore fotografi lo stato al momento della guida, confrontandolo con la sintomatologia riscontrata. E se il referto ospedaliero nasce da un test dichiarato dai suoi stessi autori valido solo a fini diagnostici, non basta invocare la libertà del metodo di analisi: serve una verifica concreta dell’affidabilità, pena la motivazione apparente.

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