Invasione di terreni: due passaggi con il trattore non integrano il reato senza occupazione stabile (Cass. pen. 22810/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 22810/2026 del 19 giugno 2026 (ud. pubblica 28 maggio 2026, R.G.N. 13333/2026) — Presidente Luigi Agostinacchio, Relatore Alessandro Leopizzi.

Il principio di diritto

Il delitto di invasione arbitraria di terreni o edifici (art. 633 c.p.) richiede una condotta connotata da una qualche stabilità, con l’instaurazione di un potere di fatto sull’immobile altrui protratto per una durata apprezzabile e finalizzato all’occupazione o a trarne altrimenti profitto; non è integrato dall’introduzione solo precaria e occasionale nel fondo altrui. Il carattere occasionale ed episodico dell’accesso — nella specie, il transito in due occasioni con il trattore sul terreno confinante — esclude il fatto tipico.

Il fatto

Il Giudice di Pace di Caltagirone aveva condannato un imputato per invasione arbitraria di terreni (artt. 81 e 633 c.p.) per aver, in due occasioni, attraversato con il proprio trattore il terreno confinante: una vicenda inserita in una risalente controversia di confine e in un procedimento civile ancora pendente relativo a una servitù di passaggio sul fondo della persona offesa. L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 633 c.p. e vizi di motivazione.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso, con una considerazione preliminare assorbente sull’erroneità della sussunzione del fatto nell’art. 633 c.p. La nozione di “invasione” — introduzione contra ius di chi è privo del diritto d’accesso — deve essere fisiologicamente connotata da una qualche stabilità, implicando una permanenza sull’altrui bene immobile protratta per una durata apprezzabile: pur non essendo necessario che l’agente rimanga stabilmente sul fondo, la condotta deve essere effettivamente rivolta all’occupazione del fondo o a trarne in altro modo profitto, con l’instaurazione di un potere di fatto di minima consistenza sull’immobile (Sez. 2, n. 37419/2025; n. 46692/2019; Sez. 6, n. 26234/2019). Il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca solo precariamente nel fondo altrui. Essendo stato riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata — e, prima ancora, dall’imputazione — il carattere del tutto occasionale ed episodico dell’accesso, la sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Implicazioni pratiche

Il transito occasionale sul fondo altrui — anche se ripetuto in poche occasioni — non integra il reato di invasione di terreni, che richiede una condotta rivolta a occupare stabilmente l’immobile o a sfruttarlo con un potere di fatto duraturo. Le controversie di confine e le pretese servitù di passaggio trovano la loro sede naturale nel giudizio civile, non nella sanzione penale dell’art. 633 c.p.

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