Riesame del sequestro preventivo: l’omesso esame dei motivi su periculum e profitto impone l’annullamento (Cass. pen. 389/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 389 del 7 gennaio 2026 (camera di consiglio del 14 ottobre 2025, R.G.N. 20319/2025) — Presidente Gastone Andreazza, Relatore Aldo Aceto
Il principio di diritto
In sede di riesame del sequestro preventivo, il Tribunale deve esaminare specificamente i motivi di doglianza tempestivamente trasmessi dalla parte, anche a mezzo posta elettronica certificata: l’omesso esame delle censure relative alla sussistenza e alla natura del periculum, nonché all’individuazione e alla determinazione del profitto confiscabile — rilevante anche la sottoposizione della società a liquidazione giudiziale — comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e di riciclaggio (artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 648-bis e 648-ter cod. pen.), il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, delle somme corrispondenti ai profitti dei reati; in esecuzione era stato sequestrato il conto corrente di una società, nel frattempo in liquidazione giudiziale. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame. La società ricorreva per cassazione, lamentando in particolare l’omessa motivazione su periculum e sull’individuazione del profitto, e la propria sottoposizione a procedura concorsuale.
La motivazione
Il ricorso è fondato: fondati e assorbenti i primi due motivi. La ricorrente aveva tempestivamente trasmesso al Tribunale, a mezzo PEC (all’indirizzo abilitato al deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020), i motivi di doglianza, con cui aveva dedotto l’insussistenza delle esigenze cautelari — evidenziando la contraddittorietà del provvedimento genetico e il fatto che le somme non erano nella libera disponibilità della società in liquidazione giudiziale — e il problema dell’individuazione e quantificazione del profitto confiscabile.
Il Tribunale del riesame, invece, ha erroneamente dato atto della mancata specificazione dei motivi, che non sono stati specificamente esaminati; in particolare, non ha esaminato la questione della mancanza di motivazione del provvedimento genetico circa la sussistenza e la natura del periculum, né l’individuazione e la determinazione del profitto confiscabile. La Corte annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.; resta assorbita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317 del Codice della crisi d’impresa.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce che, nel riesame delle misure reali, il Tribunale non può liquidare come generiche le doglianze ritualmente proposte — anche se trasmesse via PEC — ma deve esaminarle nel merito. Per il difensore, ciò significa che le censure sul periculum e sull’esatta individuazione del profitto confiscabile vanno articolate e vanno poi effettivamente vagliate; l’omesso esame è vizio che conduce all’annullamento con rinvio. Rilevante, inoltre, il tema della disponibilità delle somme quando la società è già in liquidazione giudiziale.
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