Procurato allarme: la messinscena per scherzo non è reato se l’allerta nasce dal fraintendimento autonomo di un passante (Cass. pen. 21230/2026)
Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 21230 del 20 maggio 2026, depositata il 9 giugno 2026 (R.G.N. 6027/2026) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Francesco Aliffi.
Il principio di diritto
Il procurato allarme (art. 658 c.p.) richiede la condotta di “annunciare” — direttamente o in forma “mediata”, tramite un terzo — notizie inesistenti o false su disastri, infortuni o pericoli, idonee a suscitare l’intervento dell’Autorità. Nella forma mediata, l’autore deve agire con la consapevole volontà di far annunciare la notizia, esercitando un’attività di induzione (art. 48 c.p.) sul privato affinché allerti le forze dell’ordine. Non è punibile chi si limiti a organizzare o partecipare a una scena idonea a destare allarme senza la volontà di farla conoscere all’Autorità, quando l’allarme sorga dalla decisione autonoma e imprevedibile di un terzo che ne abbia frainteso la natura.
Il fatto
Alcune persone avevano inscenato, per scherzo, una finta scena di sequestro — con armi giocattolo e un giovane dalle braccia legate accanto a un’autovettura — per festeggiare un addio al celibato. Un passante, temendo un sequestro in corso, aveva richiesto l’intervento della Questura, con l’invio di personale di Polizia e Carabinieri che, messa in sicurezza l’area, accertavano trattarsi di una messinscena goliardica. Il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste. Ricorreva il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze.
La motivazione
L’art. 658 c.p. tutela l’ordine pubblico contro i falsi allarmi che distolgono la forza pubblica dalle ordinarie incombenze; la condotta rileva solo se la notizia annunciata è idonea a generare l’intervento dell’Autorità. Il reato è configurabile anche con annuncio “mediato” a un privato, purché, per l’apparente serietà del contenuto, risulti idoneo a provocare l’intervento; ma l’autore mediato deve agire con la coscienza e volontà di far annunciare indirettamente la notizia, ponendo in essere un’attività di induzione (art. 48 c.p.) sul terzo affinché si rivolga alle forze dell’ordine (Sez. 1, n. 26897/2018). Nel caso, l’imputato non aveva in alcun modo, neppure indirettamente, suscitato l’allarme: il coinvolgimento delle forze dell’ordine era derivato dalla decisione autonoma e imprevedibile di un terzo che aveva frainteso la natura goliardica della scena. La pretesa del Pubblico ministero di punire l’organizzazione o la partecipazione a eventi suscettibili di creare allarme, a prescindere dalla volontà di farli conoscere all’Autorità, contrasta con la lettera e la ratio dell’incriminazione.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale; trattandosi di parte pubblica, non segue la condanna alle spese né al versamento alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Non ogni scena che “sembra” un’emergenza integra il procurato allarme: occorre la volontà di far giungere la notizia falsa all’Autorità, direttamente o inducendo un terzo a farlo. Se l’allarme nasce dall’iniziativa autonoma di chi assiste per caso e fraintende, la condotta di chi ha inscenato lo scherzo non è punibile ex art. 658 c.p. Per l’autore “mediato” resta necessaria un’induzione consapevole sul terzo, diretta a determinarne la chiamata alle forze dell’ordine.
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