Estorsione e aggravanti mafiose: escluso il metodo mafioso non si può riqualificare nell’art. 628, comma 3, n. 3, se la partecipazione all’associazione non è contestata (Cass. pen. 24068/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 24068/2026, depositata il 30 giugno 2026 (R.G.N. 10553/2026) — udienza pubblica del 26 maggio 2026, Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Riccardo Amoroso.

Il principio di diritto

L’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.) e quella dell’essere l’autore della violenza o minaccia persona che fa parte di un’associazione di tipo mafioso (art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.) hanno presupposti di fatto differenti: la prima non richiede la dimostrazione o la contestazione di un’associazione, essendo sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa; la sua esclusione non consente, perciò, la riqualificazione nell’aggravante dell’art. 628, comma 3, n. 3, che presuppone la partecipazione dell’autore a un’associazione mafiosa. Nel giudizio d’appello promosso dal pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione, il giudice può condannare e dare al fatto una diversa e più grave definizione giuridica, ma non può ravvisare per la prima volta una circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata senza incorrere nel difetto di contestazione (artt. 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen.); la partecipazione ad associazione mafiosa esige la prova di una stabile e organica compenetrazione con il sodalizio, non desumibile dai soli rapporti parentali o da una condanna risalente.

Il fatto

A due imputati era stata contestata una tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso (già art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen.). Assolti in primo grado e condannati in appello su impugnazione del pubblico ministero, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio limitatamente all’aggravante mafiosa per carenza di motivazione. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano, esclusa l’aggravante del metodo mafioso, aveva ritenuto sussistente quella dell’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., considerandola contestata “in fatto”. Gli imputati ricorrevano per cassazione.

La motivazione

Riqualificazione dell’aggravante (primo motivo)— fondato. Le due aggravanti sono strutturalmente diverse: il metodo mafioso prescinde dall’esistenza di un’associazione, mentre l’art. 628, comma 3, n. 3, richiede la partecipazione dell’autore al sodalizio. L’esclusione della prima non consente la riqualificazione nella seconda, non contestata in fatto: nell’imputazione non vi è alcun riferimento alla qualità di partecipe degli imputati, e tale qualità non può desumersi dai rapporti parentali né da una condanna risalente (2014) priva di riscontri sulla persistenza del vincolo al tempo del fatto (Sez. 5, n. 45840 del 2018). Mancando elementi per ipotizzare la partecipazione di soggetti affiliati, non si giustifica la regressione al primo grado per la nuova contestazione.

Attenuanti generiche (secondo motivo)— infondato. Il diniego si fonda su argomentazioni riferite alla gravità del fatto, non suscettibili di diversa valutazione neppure dopo l’esclusione delle aggravanti. Trattamento sanzionatorio (terzo motivo)— assorbito, con l’avvertenza che il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 493 del 1999).

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’aggravante dell’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., che esclude; rigetta il ricorso nel resto; rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena.

Implicazioni pratiche

Indicazioni operative sulle aggravanti mafiose e sui limiti della cognizione in appello. Primo: metodo mafioso (art. 416-bis.1) e appartenenza associativa dell’autore (art. 628, comma 3, n. 3) non sono intercambiabili; escluso il primo, non si può ripiegare sulla seconda se la partecipazione all’associazione non è stata contestata in fatto. Secondo: nel giudizio d’appello (anche di rinvio) su impugnazione del pubblico ministero contro l’assoluzione, non è consentito introdurre per la prima volta un’aggravante ad effetto speciale non contestata, pena la violazione del principio di contestazione. Terzo: la partecipazione ad associazione mafiosa va provata come stabile e organica compenetrazione, con un ruolo dinamico-funzionale; rapporti parentali e condanne risalenti non bastano. Quarto: il divieto di reformatio in peius vincola anche il giudice del rinvio. Per la difesa, il fronte della contestazione delle aggravanti resta decisivo sul quantum di pena.

Scarica il PDF del provvedimento

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *