Legittimo impedimento inviato dal portale: conta l’invio tempestivo, non il ritardo della Cancelleria (Cass. pen. 287/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 287 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 31841/2025; decisa il 27 novembre 2025, motivazione semplificata) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Fabio Zunica.

Il principio di diritto

L’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, trasmessa tempestivamente e ritualmente tramite il portale deposito atti penali il giorno prima dell’udienza, deve essere valutata dal giudice: l’omessa valutazione — dovuta al fatto che l’istanza è stata materialmente recapitata alla Cancelleria solo dopo la lettura del dispositivo — comporta la violazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza. Ciò che rileva è la tempestività e ritualità dell’invio da parte del difensore, non il momento in cui l’ufficio la porta a conoscenza del collegio.

Il fatto

La Corte d’appello di Genova, l’8 luglio 2025, confermava la condanna dell’imputato — dieci mesi di reclusione e 1.700 euro di multa — per detenzione illecita di 20 grammi di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il difensore di fiducia aveva però inviato, alle 17.19 del 7 luglio 2025 (il giorno prima dell’udienza), un’istanza di legittimo impedimento per documentate ragioni di salute, trasmessa tramite il portale deposito atti penali. L’istanza era stata recapitata alla Cancelleria penale della Corte solo alle 11.44 dell’8 luglio, dopo la lettura del dispositivo avvenuta alle 10.28, sicché la Corte ne aveva avuto contezza a udienza già conclusa — circostanza di cui dava atto la stessa sentenza impugnata.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Dall’esame del fascicolo — consentito dalla natura processuale della doglianza — risulta che l’istanza di differimento per legittimo impedimento era stata effettivamente inviata dal difensore di fiducia il giorno prima dell’udienza, in modo tempestivo e rituale, tramite il portale deposito atti penali, e che il ritardo nel recapito interno alla Cancelleria aveva impedito ai giudici di secondo grado di valutarla prima della decisione. Stante l’omessa valutazione di una richiesta tempestivamente e ritualmente trasmessa, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Genova per l’ulteriore corso.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è un precedente utile nell’era del processo penale telematico. Con il deposito degli atti tramite portale, può verificarsi uno scarto temporale tra l’invio dell’istanza da parte del difensore e il momento in cui la Cancelleria la protocolla e la porta all’attenzione del collegio. La Corte chiarisce che questo ritardo “interno” non può ricadere sulla parte: se l’istanza di legittimo impedimento è stata inviata tempestivamente e ritualmente, il giudice ha l’obbligo di valutarla, e la sua omessa valutazione vizia la sentenza.

Sul piano operativo, per il difensore è essenziale conservare la ricevuta di trasmissione dal portale (data e ora dell’invio), che documenta la tempestività a prescindere dai tempi di lavorazione della Cancelleria. Resta comunque prudente, quando l’impedimento sopravviene a ridosso dell’udienza, affiancare all’invio telematico ogni possibile sollecito diretto alla Cancelleria per assicurare che l’istanza giunga al collegio prima della decisione. La conseguenza dell’omessa valutazione — l’annullamento senza rinvio con ritorno degli atti al giudice d’appello — conferma la centralità della garanzia difensiva sottesa all’art. 420-ter cod. proc. pen.

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