Piccolo spaccio: la confisca per sproporzione non è automatica, va provato che i beni vengano da altri reati (Cass. pen. 21128/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21128/2026 (ud. 20 marzo 2026; R.G.N. 43202/2025) — Presidente Andrea Gentili, Relatore Alberto Galanti.
Il principio di diritto
Nel «piccolo spaccio» (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) la confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. non è automatica: alla luce di Corte cost. n. 166 del 2025 il giudice deve verificare, considerando tutte le circostanze e le allegazioni dell’imputato, che i beni costituiscano provento di attività delittuose ulteriori e non il frutto di un fatto occasionale, privo di quell’habitus criminoso che sorregge la presunzione legislativa. È illegittima la motivazione «apparente» che indichi quale parte della somma sia sproporzionata senza spiegare il criterio con cui ne calcola l’importo confiscabile.
Il fatto
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado resa in abbreviato, riqualificava il fatto nell’ipotesi lieve dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena (condizionalmente sospesa) e confermava la confisca limitatamente alla somma di 21.000 euro, parte della maggiore somma rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato al momento dell’arresto.
L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando vizio di motivazione sul requisito della sproporzione: la Corte non avrebbe considerato redditi e possidenze familiari ed era giunta in modo arbitrario a stabilire il quantum confiscabile, richiamando Corte cost. n. 166 del 2025. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.
La motivazione
La Corte dichiara fondato il ricorso. La confisca disposta è quella «per sproporzione» (art. 240-bis cod. pen.), non la confisca diretta, correttamente esclusa per mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e la detenzione di stupefacente.
Derubricato il fatto nella forma tenue e attribuito all’imputato il ruolo di mero custode, la Corte territoriale giustifica la confisca allargata su un’asserita sproporzione rispetto ad alcune buste paga, pur riconoscendo che parte del denaro potrebbe costituire frutto di risparmio: manca una motivazione che vada oltre la mera apparenza.
Corte cost. n. 166 del 2025 assicura al giudice i margini per escludere la confisca quando il fatto appaia occasionale e non espressivo di un habitus criminoso; tale valutazione non è stata compiuta. La sentenza indica «quale» parte sarebbe sproporzionata ma nulla dice sul «come» sia stato calcolato l’importo da confiscare e quello da restituire: motivazione apparente. La sentenza è annullata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari; l’accertamento di responsabilità è irrevocabile ex art. 624 cod. proc. pen.
Implicazioni pratiche
Dopo Corte cost. n. 166 del 2025, nel piccolo spaccio la confisca per sproporzione va motivata in concreto: non basta rilevare che una parte della somma ecceda i redditi documentati; occorre escludere che il fatto sia occasionale e argomentare l’esistenza di un habitus criminoso. Le allegazioni dell’imputato su redditi e risparmi familiari devono essere realmente vagliate.
Per la difesa è decisivo attaccare tanto l’an quanto il quantum: chiedere che il giudice espliciti il criterio di calcolo dell’importo confiscabile e distingua ciò che è sproporzionato da ciò che è restituibile. La motivazione che dissimuli l’assenza di un vero esame critico — apparente o tautologica — apre alla cassazione limitatamente alla confisca, con salvezza dell’accertamento di responsabilità.
Provvedimento integrale: scarica il PDF