Guida in stato di ebbrezza: col prelievo eseguito cinque ore dopo, il giudice deve verificare l’affidabilità del dato (Cass. pen. 22434/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 22434/2026 del 17 giugno 2026 (ud. pubblica 10 giugno 2026, R.G.N. 10991/2026) — Presidente Andrea Montagni, Relatrice Lucia Vignale.
Il principio di diritto
In tema di guida in stato di ebbrezza, quando tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico intercorre un intervallo di alcune ore, non basta fare riferimento al solo esito delle analisi: il giudice deve valutarne la concreta affidabilità, considerando l’ampiezza dell’intervallo di tempo e la compatibilità della sintomatologia manifestata dal conducente con il tasso rilevato. È solo apparente la motivazione che ignora un lasso di ben cinque ore tra il fatto e il prelievo; e quando gli stessi sanitari refertanti attestano che il risultato è “preliminare ad esclusivo uso diagnostico” e non utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo senza un test di conferma mai eseguito, il giudice non può affermarne l’attendibilità senza approfondimenti (chiarimenti dei refertanti o accertamento peritale).
Il fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la condanna, emessa dal Tribunale di Cassino, per guida in stato di ebbrezza alcolica aggravata dall’aver provocato un incidente stradale (art. 186, commi 2 lett. c, 2-bis e 2-sexies, cod. strada). Il tasso contestato (2,19 g/l) risultava da un prelievo ematico eseguito in ospedale quasi cinque ore dopo l’incidente; il referto recava l’annotazione dei sanitari secondo cui si trattava di un test “ad esclusivo uso diagnostico”, necessitando, per un uso giuridico, di un test di conferma presso un laboratorio accreditato, in concreto mai eseguito. L’imputato ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri. La Corte ricorda che, quando tra la guida e l’accertamento passano “alcune ore”, ai fini dell’affermazione di responsabilità non è sufficiente richiamare l’esito delle analisi, ma occorre verificarne la concreta affidabilità, tenendo conto sia dell’ampiezza dell’intervallo, sia della sintomatologia manifestata dal conducente e della sua compatibilità con il tasso rilevato (Sez. 4, n. 42004/2019; n. 47298/2014). I precedenti che ritengono ininfluente il tempo trascorso riguardavano intervalli brevissimi (23-30 minuti); nel caso di specie, invece, la motivazione ignora del tutto il notevole lasso di cinque ore, limitandosi a richiamare massime di legittimità riferite a fattispecie diverse. Le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell’alcol (curva di Widmark) variano da soggetto a soggetto e non consentono conclusioni automatiche.
Del pari carente è la motivazione sull’attendibilità del test: i giudici di merito hanno applicato l’orientamento per cui il codice della strada non prescrive particolari metodi di analisi, senza però considerare che, nel caso concreto, gli stessi sanitari refertanti avevano attestato che la procedura seguita non forniva un risultato utilizzabile in ambito giuridico-amministrativo. A fronte di tale annotazione, i giudici non hanno chiesto chiarimenti agli autori del referto né disposto una perizia, sicché le argomentazioni della consulente della difesa sull’inaffidabilità del dato non hanno trovato smentita in un diverso, affidabile sapere scientifico. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Implicazioni pratiche
Il tasso alcolemico accertato con un prelievo eseguito molte ore dopo la guida non può essere trasferito automaticamente al momento del fatto: il giudice deve motivare sull’affidabilità del dato, incrociandolo con la sintomatologia e, se necessario, con il sapere scientifico. E se lo stesso referto avverte che il risultato è a uso solo diagnostico, l’affermazione di responsabilità richiede un test di conferma o un accertamento peritale, non potendo fondarsi su un dato che gli autori dichiarano inutilizzabile a fini giuridici.
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