Liberazione anticipata speciale: nessun termine di decadenza per proporre l’istanza (Cass. pen. 395/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 395 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 26454/2025) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Silvia Mattei.
Il principio di diritto
L’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 (conv. dalla l. n. 10 del 2014), che disciplina la liberazione anticipata speciale, non pone alcun termine per la proposizione della relativa domanda: il biennio 24 dicembre 2013 – 24 dicembre 2015 individua soltanto i periodi di detenzione per i quali spetta la maggiore detrazione, non il termine entro cui presentare l’istanza. Poiché ai sensi dell’art. 173 c.p.p. i termini sono a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge, la domanda proposta oltre quell’arco temporale non è tardiva.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato il reclamo di un detenuto avverso il diniego della liberazione anticipata speciale per i periodi di detenzione rientranti nel d.l. n. 146 del 2013, ritenendo tardiva l’istanza presentata il 30 maggio 2024 perché al di fuori dell’arco temporale di vigenza (24 dicembre 2013 – 24 dicembre 2015). Il detenuto ricorreva per cassazione con un unico motivo; anche il Procuratore generale concludeva per l’annullamento.
La motivazione
Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 173 c.p.p. i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge, e l’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 non contiene alcuna previsione di decadenza quanto ai tempi per proporre la domanda di liberazione anticipata nella maggiore misura. Il biennio 24 dicembre 2013 – 24 dicembre 2015 serve a individuare i periodi di detenzione per i quali il detenuto può beneficiare della maggiore detrazione (settantacinque giorni anziché quarantacinque), non l’arco entro cui presentare l’istanza.
La disciplina della liberazione anticipata speciale ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale dell’art. 54 della l. n. 354 del 1975, potendo trovare applicazione solo in relazione ai periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista (Sez. 1, n. 18224 del 2018; Sez. 1, n. 42099 del 2019). L’ordinanza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il giudizio.
Implicazioni pratiche
Il detenuto può chiedere la liberazione anticipata speciale per i semestri coperti dal d.l. n. 146 del 2013 anche dopo il 24 dicembre 2015: ciò che conta è che i periodi di detenzione ricadano nell’arco temporale fissato dalla legge, non la data di presentazione dell’istanza. Il diniego per asserita tardività è illegittimo in assenza di un termine di decadenza espresso. Un chiarimento utile per le istanze presentate a distanza di anni dai periodi detentivi interessati.
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