Violenza sessuale: l’abuso della condizione di inferiorità da alcol non richiede l’incapacità della vittima (Cass. pen. 22428/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 22428/2026 del 17 giugno 2026 (ud. pubblica 12 maggio 2026, R.G.N. 9898/2026) — Presidente Antonella Di Stasi, Relatrice Emanuela Gai.

Il principio di diritto

In tema di violenza sessuale, rientrano tra le “condizioni di inferiorità psichica o fisica” di cui all’art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p. anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di sostanze alcoliche: la condizione di inferiorità va valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalla causa che l’ha generata, e non richiede una patologia mentale, essendo sufficiente una situazione di “minore resistenza” strumentalizzata dall’agente. Il consenso agli atti sessuali tra maggiorenni deve essere libero e consapevole, e non è tale se viziato dall’approfittamento di quella condizione.

Il fatto

La Corte d’appello di Bari confermava la condanna per violenza sessuale (art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.) di un imputato che, approfittando dello stato di inferiorità psicofisica della persona offesa dovuto all’ingestione di sostanze alcoliche, aveva con la stessa un rapporto sessuale. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo l’improcedibilità per difetto di querela, il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e il diniego dell’attenuante del fatto di minore gravità.

La motivazione

Il primo motivo (querela) è manifestamente infondato: nonostante l’annotazione di polizia giudiziaria riportasse un iniziale “rifiuto” di sporgere querela, con il successivo verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., sottoscritto, la persona offesa aveva chiesto espressamente la punizione; sussiste dunque una valida manifestazione della volontà punitiva, che esclude la rinuncia tacita ex art. 124 c.p. Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto, sollecitando una diversa lettura della messaggistica: la condizione di inferiorità conseguente all’assunzione di alcol rientra tra quelle rilevanti ex art. 609-bis, comma 2, n. 1, e va valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalla causa (Sez. 3, n. 11168/2023; n. 31847/2025), senza richiedere indagini peritali; la distinzione tra violenza “costrittiva” e “induttiva” è tracciata da Sez. U, n. 27326/2020. Il consenso, per essere valido, deve essere libero e consapevole, e non è tale se estorto approfittando dello stato di menomazione. Il terzo motivo è infondato: il diniego dell’attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis, comma 3) è ancorato non alla tipologia di atto, ma alle concrete modalità e alla gravità del fatto e delle conseguenze, con motivazione non illogica.

Va infine registrata la revoca della costituzione di parte civile, intervenuta in sede di legittimità a mezzo di procuratore speciale a seguito di transazione: essa determina l’estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, sicché la Corte — anche a fronte di ricorso inammissibile — annulla senza rinvio le statuizioni civili (Sez. 4, n. 3454/2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

L’abuso delle condizioni di inferiorità ex art. 609-bis, comma 2, n. 1, non presuppone una vittima incapace o affetta da patologia: basta uno stato di minore resistenza — anche da alcol volontariamente assunto — che l’agente strumentalizzi per accedere alla sfera sessuale, e il consenso “apparente” prestato in quello stato è viziato. Sul piano processuale, la volontà di punizione validamente espressa in un verbale successivo supera un iniziale rifiuto, e la transazione con revoca della parte civile in Cassazione travolge le sole statuizioni civili, non la condanna penale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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