Particolare tenuità del fatto: la nuova esclusione per le lesioni aggravate non è retroattiva (Cass. pen. 26763/2026)
Il principio di diritto
La causa di esclusione della particolare tenuità del fatto introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen. — che sottrae al beneficio, tra l’altro, le lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen. — è norma penale sostanziale sfavorevole. Come tale, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022).
Il fatto
Il Tribunale di Catania proscioglieva l’imputato, per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), dal reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen., commesso in danno di due familiari conviventi. Avverso la decisione ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, con un unico motivo: l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen. esclude la tenuità proprio per tale ipotesi aggravata. La difesa eccepiva l’inapplicabilità della disciplina ratione temporis.
La motivazione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. L’esclusione della particolare tenuità per le lesioni aggravate ex art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen. è frutto dell’interpolazione dell’art. 131-bis cod. pen. disposta dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Si tratta di norma sostanziale sfavorevole, insuscettibile di applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.; non può quindi applicarsi al reato oggetto del processo, commesso il 29 ottobre 2022. Il proscioglimento per tenuità pronunciato dal Tribunale resta perciò legittimo.
Implicazioni pratiche
La pronuncia richiama un canone spesso decisivo negli assetti transitori delle riforme penali: le modifiche che restringono l’ambito di applicazione dell’art. 131-bis operano come norme di sfavore e non retroagiscono. Per la difesa, la data del commesso reato diventa il primo dato da verificare quando la pubblica accusa invochi le nuove esclusioni introdotte dalla riforma Cartabia: se il fatto è anteriore al 30 dicembre 2022, l’accesso alla particolare tenuità resta governato dalla disciplina previgente, a prescindere dalla qualificazione aggravata. Un’eccezione di irretroattività ben documentata sulla cronologia dei fatti può ribaltare l’esito dell’impugnazione.
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