Continuazione in sede esecutiva: al reato definito con decreto penale va applicata la riduzione ex art. 459 c.p.p., come per abbreviato e patteggiamento (Cass. pen. 26847/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 26847/2026 (deposito 16 luglio 2026) – Continuazione in sede esecutiva e riduzione di pena correlata al procedimento per decreto.

Il principio di diritto

In caso di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di decreto penale di condanna, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare, con riferimento a quest’ultimo, la riduzione prevista dall’art. 459 cod. proc. pen., dando conto in motivazione di averne tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il fatto

Il condannato chiedeva al Tribunale di Monza, giudice dell’esecuzione, l’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra più condanne (sentenze e decreti penali) per reati contro il patrimonio, con richiesta dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Dopo un primo annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale, in sede di rinvio, rideterminava la pena in continuazione ma, per i reati definiti con decreto penale, calcolava gli aumenti senza applicare la riduzione del rito monitorio, e ometteva nuovamente di pronunciarsi sui benefici. Il condannato ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il ricorso e’ fondato. Sul secondo motivo, la giurisprudenza consolidata afferma che, riconosciuta la continuazione in executivis tra reati giudicati con rito ordinario e reati definiti con riti alternativi (abbreviato, patteggiamento), il giudice deve tenere conto della riduzione premiale correlata al rito, aritmeticamente predeterminata. Non vi sono ragioni per non estendere tale regola ai reati definiti con procedimento per decreto: l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. contempla espressamente la continuazione anche tra più decreti penali, e ricorre la medesima ratio (favor per la continuazione e incentivo ai riti alternativi). Il giudice dell’esecuzione, quindi, deve applicare ai reati-satellite definiti con decreto penale la riduzione ex art. 459 cod. proc. pen., dandone conto in motivazione. Sul primo motivo, il Tribunale ha nuovamente omesso di pronunciarsi sulla concedibilita’ dei benefici (sospensione condizionale e non menzione), già demandata dalla sentenza rescindente: anche sotto tale profilo si impone l’annullamento.

Esito: la Corte accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Monza, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, quando tra i reati vi sono titoli definiti con procedimento per decreto penale, il giudice deve applicare a questi la riduzione di pena prevista dall’art. 459 cod. proc. pen., al pari di quanto avviene per abbreviato e patteggiamento, motivando di averne tenuto conto. Per la difesa, e’ utile evidenziare in istanza la natura del rito con cui ciascun reato-satellite e’ stato definito, per ottenere l’aumento già decurtato della riduzione premiale. Va inoltre ricordato che il giudice dell’esecuzione deve pronunciarsi su tutte le richieste, inclusi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione: l’omessa pronuncia, specie se già demandata dalla sentenza rescindente, determina l’annullamento del provvedimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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