Assoluzione ribaltata ai soli effetti civili: senza rinnovare le prove dichiarative la condanna è illegittima anche dopo la prescrizione (Cass. pen. 20676/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 20676 del 4 giugno 2026 (R.G. 969/2026), udienza pubblica del 27 marzo 2026 — Presidente Morosini, Relatore Cavallone.

Il principio di diritto

Il giudice d’appello che riformi, anche ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Sez. U Cremonini). La sopravvenuta prescrizione non elide tale obbligo: diversamente, la declaratoria di estinzione consentirebbe di consolidare, agli effetti civili, una rivalutazione cartolare della prova già ritenuta illegittima.

Il giudice del rinvio è vincolato alla questione di diritto decisa dalla sentenza rescindente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.). Reiterare il medesimo schema decisorio — ribaltare l’assoluzione senza rinnovare le prove dichiarative — integra non solo la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, ma anche l’inosservanza del vincolo conformativo.

Il fatto

Il Giudice di pace aveva assolto l’imputato dalle lesioni, ritenendo configurabile almeno in via putativa la legittima difesa. Su impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile, il Tribunale di Bologna riformava e condannava anche al risarcimento del danno. La Cassazione (sent. n. 21855 del 2024) annullava con rinvio, perché l’assoluzione era stata ribaltata sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di un teste, senza la necessaria rinnovazione dell’istruttoria.

In sede di rinvio, il Tribunale dichiarava la prescrizione del reato ma accoglieva ancora la domanda civile, condannando al risarcimento senza procedere alla nuova escussione dei dichiaranti. L’imputato ricorreva per cassazione con cinque motivi (tra cui nullità della citazione, violazione dell’art. 603, comma 3-bis, insussistenza del fatto, legittima difesa putativa, spese).

La motivazione

Il primo motivo, sulla nullità assoluta della citazione, è respinto: il decreto era stato notificato al difensore di fiducia, presente in udienza tramite sostituto delegato che concluse nel merito senza eccezioni; il vizio, se sussistente, integrerebbe una nullità a regime intermedio, e chi la eccepisce deve allegare di non aver avuto conoscenza dell’atto (Sez. U Palumbo; Sez. U Amato).

Nel resto il ricorso è fondato: il giudice di rinvio ha reiterato il vizio già censurato, fondando la condanna civile sulla rivalutazione cartolare delle stesse prove dichiarative, senza rinnovazione. L’obbligo di rinnovazione (Sez. U Cremonini) permane anche dopo la prescrizione, quando il giudice accerti il fatto ai fini civili, e nel caso vincolava a fortiori per effetto della rescindente (art. 627, comma 3).

Non ricorrono i presupposti del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2. Ferma la prescrizione agli effetti penali, la sentenza è annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.; Sez. U Cremonini); assorbiti gli altri motivi civili, rigettato nel resto il ricorso. Disposto l’oscuramento ex art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Implicazioni pratiche

Principio cardine: non si può condannare — neppure ai soli effetti civili — ribaltando l’assoluzione su una diversa lettura cartolare di prove dichiarative decisive. Serve la rinnovazione, anche d’ufficio. La prescrizione non è una scorciatoia per cristallizzare la responsabilità civile aggirando l’oralità.

Dopo un annullamento con rinvio, il giudice è vincolato: reiterare lo stesso errore viola anche l’art. 627, comma 3. Per la parte civile, se si punta alla condanna risarcitoria dopo la prescrizione va comunque assicurata la rinnovazione delle prove decisive; per la difesa, la mancata rinnovazione è motivo solido di annullamento, che dopo la prescrizione conduce al giudice civile d’appello ex art. 622.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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