Rimessione alle Sezioni Unite: il mandato specifico ad impugnare del difensore d’ufficio (art. 581, comma 1-quater) vale anche per il ricorso che contesta l’assenza? (Cass. pen. 20709/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, ordinanza n. 20709/2026 (R.G. 9916/2026), udienza pubblica del 29 maggio 2026 — Presidente De Marzo, Relatore Natalini.

Il principio di diritto

È rimessa alle Sezioni Unite (art. 618, comma 1, cod. proc. pen.) la questione se l’onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare, posto a pena di inammissibilità a carico del difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.), si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato.

Sul punto è radicato un contrasto sincrono e intersezionale: un indirizzo esclude l’onere quando, insieme alla sentenza, sia impugnata anche l’ordinanza sull’assenza; l’indirizzo opposto conclude per l’inammissibilità del ricorso privo di mandato. La questione è pregiudiziale alla decisione.

Il fatto

Il Tribunale di Caltagirone aveva condannato alla pena dell’ammenda l’imputato, giudicato in assenza (dichiarata ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen.), per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975.

Il difensore d’ufficio ricorreva per cassazione impugnando, insieme alla sentenza, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza, e deducendo la nullità per difetto di effettiva conoscenza del processo. Si poneva, in via preliminare, la questione dell’ammissibilità del ricorso, proposto dal difensore d’ufficio senza lo specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater.

La motivazione

La Prima Sezione rileva un contrasto attuale e consapevole nella giurisprudenza di legittimità, segnalato anche dall’Ufficio del Massimario (relazione n. 26 del 2026), sull’operatività dell’onere di mandato specifico nel giudizio di cassazione quando si contesti l’ordinanza sull’assenza. Da un lato l’indirizzo che esclude l’onere (impugnando anche l’ordinanza sull’assenza), dall’altro quello che conclude per l’inammissibilità del ricorso privo di mandato.

La questione non rientra nell’ambito già chiarito dalle Sezioni Unite De Felice, relativa all’art. 581, comma 1-ter, poi abrogato dalla legge n. 114 del 2024. Ritenuta la sua natura pregiudiziale, la Sezione rimette il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen.

Il quesito devoluto è se l’onere di deposito dello specifico mandato ad impugnare (art. 581, comma 1-quater, introdotto dalla riforma Cartabia e modificato dalla legge n. 114 del 2024) si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato.

Implicazioni pratiche

Attenzione operativa immediata per il difensore d’ufficio dell’imputato assente: finché le Sezioni Unite non decidono, il ricorso privo dello specifico mandato ad impugnare è esposto al rischio di inammissibilità secondo l’indirizzo più rigoroso. In via prudenziale conviene munirsi comunque del mandato ex art. 581, comma 1-quater, anche quando si impugna l’ordinanza dichiarativa dell’assenza insieme alla sentenza.

La pronuncia delle Sezioni Unite chiarirà il coordinamento tra l’onere formale del mandato e il diritto dell’imputato assente a contestare la propria dichiarazione di assenza per difetto di effettiva conoscenza del processo. È una questione da monitorare per l’impatto su tutte le impugnazioni proposte dai difensori d’ufficio nei processi celebrati in absentia.

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